Paghe e contributi

13 Settembre 2025

Premi Inail non pagati: il punto sul regime sanzionatorio

Con l’art. 30 D.L. 19/2024, il legislatore ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio opzionale per l’omesso pagamento dei premi Inail, offrendo riduzioni significative a chi si attiva spontaneamente entro termini precisi.

Il mancato pagamento dei premi assicurativi Inail è storicamente oggetto di un sistema sanzionatorio rigido e articolato, fondato sull’art. 118 L. 388/2000. Tuttavia, con l’art. 30 D.L. 19/2024, il legislatore ha previsto un regime sanzionatorio aggiuntivo e alternativo, volto a favorire comportamenti collaborativi da parte dei datori di lavoro, purché tempestivi e completi.

Sistema preesistente: evasione e omissione – Nel quadro originario, le sanzioni si distinguevano tra:

– evasione, mancata denuncia dell’obbligo assicurativo, considerata fattispecie più grave, con sanzione pari al 30% su base annua, fino al 60% del premio omesso, oltre agli interessi di mora;

– omissione, premio non pagato ma regolarmente denunciato e iscritto a bilancio, sanzionata al tasso BCE (attualmente 2,15%) maggiorato di 5,5 punti, per un totale del 7,65% annuo, con un tetto massimo al 40%.

Per chi si autodenunciava entro 12 mesi, la normativa già consentiva un “declassamento” da evasione a omissione, con applicazione delle sanzioni più contenute.

Nuovo regime: un incentivo alla regolarizzazione spontanea – Con la modifica introdotta nel 2024, la struttura delle fattispecie non cambia, ma viene affiancata un’opzione più favorevole, a condizione che il datore di lavoro versi spontaneamente quanto dovuto entro precisi termini.

Nel dettaglio, per l’omissione è previsto che:

– con il pagamento spontaneo in unica soluzione entro 120 giorni dalla scadenza e prima di qualsiasi contestazione Inail, la sanzione civile è ridotta al solo tasso BCE (2,15%), senza maggiorazioni, pur con il limite massimo al 40%;

– il pagamento rateale o parziale esclude l’accesso al regime agevolato.

Nel caso dell’evasione, con la spontanea denuncia entro 12 mesi e:

– il versamento nei termini fissati dall’Inail, la sanzione è ridotta al 7,65%;

– il pagamento entro 60 giorni dalla scadenza Inail, la sanzione è pari al 9,65%;

– il pagamento oltre i termini, è prevista la sanzione piena al 30% (max 60%) e gli interessi di mora.

Con l’accertamento d’ufficio o ispettivo e il pagamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica, la sanzione è ridotta al 50% di quella ordinaria; vi è anche la possibilità di accesso alla rateazione solo se richiesta entro i termini sopra indicati, con versamento puntuale della prima rata.

In caso di revoca o decadenza della rateazione, l’Inail ripristina integralmente la sanzione al 30%, fino al massimo del 60%, con interessi in caso di superamento.

Incertezze oggettive ed eccezioni – La norma prevede un’ulteriore mitigazione per i casi in cui l’omissione dipenda da “oggettive incertezze”: in tali ipotesi, la sanzione è commisurata agli interessi legali (art. 1284 c.c.), purché il pagamento avvenga entro il termine assegnato dall’Inail.

Al contrario, nessuna riduzione è ammessa per denunce spontanee oltre i 12 mesi: la sanzione resta del 30% annuo con tetto al 60% e interessi di mora.

Una riflessione critica: razionalità o contraddizione? Il nuovo impianto, seppur ispirato alla logica premiale, solleva dubbi sul piano etico e funzionale. Colpisce, infatti, il diverso trattamento riservato a un datore di lavoro che si autodenuncia oltre i 12 mesi (punito con la sanzione piena) e uno che viene scoperto da un accertamento d’ufficio, ma che gode comunque di una sanzione ridotta se paga entro 30 giorni.

Il messaggio che ne deriva è potenzialmente disincentivante per chi volesse regolarizzare in via spontanea una situazione pregressa, al punto da rendere paradossalmente più conveniente attendere un controllo esterno per beneficiare delle riduzioni.

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