Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
07 Luglio 2025
La natura del rapporto con l'atleta determina il regime fiscale applicabile.
La recente consulenza giuridica n. 956-69/2024 pubblicata dalla Federazione italiana sport equestri ha riportato l’attenzione su un tema che, nella pratica professionale, genera ancora incertezze interpretative: la corretta tassazione dei premi sportivi. L’Agenzia delle Entrate, con questa pronuncia, ha fornito chiarimenti significativi sulle modalità di applicazione della ritenuta del 20% prevista dall’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021.
La questione centrale ruota attorno a un principio fondamentale: non tutti i premi sportivi sono soggetti alla medesima disciplina fiscale. La distinzione dipende essenzialmente dalla natura del rapporto intercorrente tra l’ente erogatore e il percipiente, aspetto che può presentare profili di complessità non sempre evidenti a prima vista. La riforma dello sport (D.Lgs. 36/2021) ha ridisegnato l’intero sistema di tassazione delle attività sportive. Un aspetto particolarmente rilevante riguarda l’abrogazione della precedente disciplina che consentiva l’inquadramento di indennità di trasferta, rimborsi forfettari, premi e compensi ai collaboratori sportivi nella categoria dei redditi diversi di cui all’art. 67, c. 1, lett. m) del Tuir.
La ritenuta a titolo d’imposta del 20%, disciplinata dall’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 in combinato disposto con l’art. 30, c. 2 D.P.R. 600/1973, trova applicazione quando ricorrono specifiche condizioni.
Il D.Lgs. 33/2025 dispone l’esenzione dalla ritenuta fiscale per i premi sportivi fino a 300 euro annui percepiti dal singolo lavoratore sportivo. L’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che tale ritenuta si applica ai premi erogati da associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel RASD nei confronti dei propri tesserati.
Per i premi corrisposti dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), l’Agenzia ritiene che trovi applicazione la disciplina speciale prevista dall’art. 5 D.L. 417/1991 che prevede l’applicazione della ritenuta del 4% secondo le modalità di cui all’art. 28, c. 2 D.P.R. 600/1973. La disposizione trova applicazione quando i premi sono corrisposti ad atleti e tecnici tesserati nell’ambito della partecipazione a competizioni sportive.
La vera chiave di volta dell’intera disciplina risiede nella distinzione tra premi erogati in presenza o in assenza di un rapporto di lavoro sportivo. Quando il premio costituisce una componente variabile della retribuzione prevista dal contratto di lavoro sportivo, la ritenuta del 20% non trova applicazione. In tali circostanze, il premio deve essere assoggettato a tassazione unitamente alla parte fissa della retribuzione, secondo le regole della categoria reddituale corrispondente. La conseguenza pratica è che atleti e tecnici che percepiscono premi in dipendenza di un contratto di lavoro sportivo vedranno applicata la disciplina fiscale ordinaria del lavoro dipendente, del lavoro autonomo o delle collaborazioni coordinate e continuative.
Un altro aspetto che merita particolare attenzione riguarda la rilevanza Iva dei premi sportivi. Quando il lavoratore autonomo dotato di partita Iva percepisce un premio nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, tale somma assume rilevanza ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. La condizione essenziale è l’esistenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive. Pertanto, se il premio è riconosciuto nell’ambito di un contratto di lavoro sportivo, esso costituisce parte del compenso per la prestazione di lavoro autonomo e deve essere assoggettato a Iva al pari dell’intero corrispettivo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che la ritenuta del 20% non si applica quando il soggetto erogatore non rientra tra quelli individuati dall’art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021 e, quindi, i premi corrisposti da imprese individuali, società commerciali ed enti diversi da ASD e SSD, nell’ambito della propria attività commerciale, seguono infatti la disciplina ordinaria del D.P.R. 600/1973.
Un aspetto che merita considerazione riguarda infine il trattamento dei premi corrisposti a soggetti non residenti: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le ritenute trovano applicazione anche in questi casi, salva l’eventuale applicazione delle convenzioni contro le doppie imposizioni.