Diritto del lavoro e legislazione sociale

16 Ottobre 2025

Preposto e vigilanza: Cassazione ribadisce i limiti della responsabilità

La Cassazione conferma la condanna del preposto per omessa vigilanza sull’uso di una scala a pioli e riafferma la natura di garante della sicurezza che grava sul preposto ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

La Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, con la sentenza 1.10.2025 n. 32520, ha respinto il ricorso del preposto e capo cantiere di una ditta edile, confermando la condanna per omessa vigilanza sul corretto uso di una scala a pioli da parte di un lavoratore che, durante le operazioni di pulizia di un edificio comunale, era caduto a terra riportando gravi lesioni. Secondo la ricostruzione dei giudici, il lavoratore era salito sulla scala doppia senza che un collega la trattenesse, operando a cavalcioni sulla stessa per rimuovere ragnatele. La Corte ha ritenuto provato che tale attività fosse stata disposta o comunque tollerata dal preposto, il quale era presente sul luogo e impegnato in lavori analoghi.

Posizione di garanzia del preposto – La sentenza ribadisce un principio ormai consolidato: il preposto è titolare di una vera e propria posizione di garanzia rispetto alla sicurezza dei lavoratori. Ai sensi degli artt. 2, c. 1, lett. e) e 19 D.Lgs. 81/2008, egli deve sovrintendere e vigilare sull’attività lavorativa, assicurandosi che le direttive aziendali in materia di sicurezza siano correttamente applicate. La Corte richiama la propria giurisprudenza (Sez. 4, n. 12251/2014), secondo cui il preposto risponde degli infortuni occorsi ai lavoratori ogniqualvolta l’evento sia riconducibile alla mancata vigilanza su condotte pericolose o prassi difformi dalle regole di sicurezza. Nel caso in esame, la presenza del preposto in cantiere e la visibilità diretta delle operazioni svolte dal lavoratore hanno reso ineludibile il suo obbligo di intervento.

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