Imposte dirette

26 Maggio 2025

Prerogative del reddito di lavoro autonomo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 12.05.2025, n. 12541, si è pronunciata sui presupposti alla base della qualificazione del reddito di lavoro autonomo.

La parte privata ricorrente lamentava nel ricorso la violazione e la falsa applicazione dell’art. 53 del Tuir, per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto di raccordare all’esercizio abituale e professionale l’attività economica di esaminatore di volo, non considerando che la semplice titolarità della licenza non consentiva di svolgere la predetta attività, mancando la medesima di un’organizzazione munita della certificazione JAR. Si sarebbero pertanto dovuti inquadrare gli eventuali redditi tratti dall’attività in esame tra i redditi diversi, con conseguente insussistenza degli obblighi Iva.

In ordine al tema in questione va considerato che, ai sensi dell’art. 53, c. 1 del Tuir: “Sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI (vale a dire dai redditi d’impresa), compreso l’esercizio in forma associata di cui all’art. 5, c. 3, lett. c)”.

Il riferimento codicistico è al contratto d’opera di cui all’art. 2222 c.c., stipulato dalla persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, nonché all’art. 2230 c.c., che regola la prestazione d’opera intellettuale, caratterizzata dal rilievo prevalente della persona del professionista e dalla sua insostituibilità.

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