Accertamento, riscossione e contenzioso

11 Aprile 2025

Prerogative dell’accertamento puro

La Corte di Cassazione, con la sentenza 2.04.2025, n. 8753, si è pronunciata sulle prerogative dell’accertamento induttivo puro con una sentenza che prospetta però passi non del tutto condivisibili.

Per la Cassazione, in tema di rettifica dei redditi d’impresa, il discrimine tra l’accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo risiede rispettivamente nella parziale o assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi contabili non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili e l’Ufficio può solo colmare le lacune riscontrate, utilizzando come vis dimostrativa dell’esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche le presunzioni semplici aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza di cui all’art. 2729 c.c.

Nel secondo caso, invece, le omissioni o le false o inesatte indicazioni sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l’attendibilità e, quindi, l’utilizzabilità ai fini dell’accertamento, anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), per cui l’Amministrazione Finanziaria può prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili esistenti ed è legittimata a determinare il reddito imponibile in base a elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c. (anche Cass., ord. 15.02.2023, n. 4662).

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