Diritto del lavoro e legislazione sociale
09 Aprile 2025
Con la circolare n. 26/2025 l’Inail ha fornito importanti chiarimenti sulla disciplina in materia di prescrizione dei crediti, anche per premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo.
L’Inail, con la circolare 7.04.2025, n. 26, riassume la disciplina della prescrizione dei crediti per premi e accessori secondo gli orientamenti giurisprudenziali consolidati in materia. Si ricorda che tale disciplina è contenuta negli artt. 112, c. 2 D.P.R. 1124/1965 e 3, c. 9, lett. b) L. 335/1995.
Nel documento di prassi, l’Inail sottolinea che, in generale, l’azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all’Istituto, si prescrive nel termine di 5 anni dal giorno in cui si doveva eseguire il pagamento.
Per la Corte di Cassazione (SS. UU. n. 916/1996), infatti, si applica un solo termine di prescrizione, ossia quello quinquennale di cui all’art. 3, c. 9, lett. b) L. 335/1995, sia all’azione di accertamento e di liquidazione dei premi che per il recupero delle somme accertate e liquidate.