Diritto del lavoro e legislazione sociale
06 Giugno 2025
Come distinguere il lavoro retribuito da quello gratuito e solidale.
In via generale, la nostra Costituzione vieta le prestazioni lavorative gratuite, prevedendo all’art. 36 una retribuzione adeguata e proporzionata all’attività resa dal prestatore.
In deroga a tale principio, nel nostro ordinamento è riconosciuta la prestazione volontaria, regolamentata inizialmente dall’art. 2 L. 266/91, c.d. “Legge quadro sul volontariato” e successivamente, in modo più sistematico, dal D.Lgs. 117/2017 meglio conosciuto come “Codice del Terzo settore”.
L’art. 17, c. 3 di tale Codice stabilisce che l’attività del volontario non può essere retribuita in nessun modo, nemmeno dal beneficiario, delineando così una figura estremamente generosa, pronta a donare il proprio tempo a favore della collettività o di persone bisognose, e disposta a rinunciare a qualsiasi onere per la prestazione lavorativa resa.