Diritto del lavoro e legislazione sociale
25 Giugno 2025
I rapporti di lavoro occasionali autonomi ex art. 2222 c.c. sono soggetti a comunicazione preventiva, l’assenza di tale comunicazione può avere come conseguenza la sospensione dell’attività imprenditoriale.
L’art. 14 D.Lgs. 81/2008 (il Testo unico in materia di sicurezza del lavoro) ha introdotto, ormai nel 2021, l’obbligo di comunicazione preventiva all’indirizzo e-mail degli Ispettorati territoriali della prestazione di lavoro occasionale. Non sfugga che tale obbligo è inserito nella stessa norma (l’art. 14 citato) che disciplina la sospensione dell’attività imprenditoriale per causa di lavoro nero o per gravi carenze in materia di sicurezza.
Il rapporto di lavoro occasionale autonomo trova la sua disciplina di massima nell’art. 2222 c.c., mentre quello subordinato è disciplinato dai vari istituti figli dei voucher, i buoni PrestO, il libretto famiglia, che sono gestiti, con varie indicazioni e limitazioni, in ambito Inps.
Caratteri essenziali della collaborazione autonoma occasionale sono: prestazione di lavoro prevalentemente personale, assenza di vincolo di subordinazione, occasionalità della prestazione (carattere sporadico ed episodico della stessa), corresponsione di un corrispettivo.
In sede di verifica ispettiva l’analisi delle collaborazioni occasionali può far emergere la non genuinità delle stesse; capita, infatti, in attività consolidate di trovare camerieri, commessi, operatori turistici, con tale tipo di regolarizzazione, che di fatto svolgono lavoro subordinato.