Coop

17 Dicembre 2019

Prestito soci coop “orfano” del provvedimento CICR

Da giugno 2019 manca la delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio che definisca i limiti alla raccolta e le relative forme di garanzia.

Limiti e condizioni applicabili ai prestiti effettuati dai soci alle cooperative sempre in attesa della delibera del CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) la cui emanazione era prevista entro giugno 2018 dall’art. 1, c. 240 della legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) per regolamentare i nuovi e più stringenti limiti posti al prestito sociale dalla citata legge dopo i fallimenti di grandi operatori che hanno provocato per i soci sottoscrittori la perdita di svariate decine di milioni di euro. In particolare, la delibera è richiesta al fine di definire i limiti alla raccolta del prestito sociale e le relative forme di garanzia attenendosi ai criteri cogenti previsti dal citato comma 240, che qui presentiamo:

A) prevedere che l’ammontare complessivo del prestito sociale non possa eccedere, a regime, il limite del triplo del patrimonio netto dell’ultimo bilancio approvato, disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento a tale limite nel termine di 3 anni con facoltà di estendere tale termine in casi eccezionali, motivati in ragione dell’interesse dei soci prestatori;

B) prevedere che, durante il periodo transitorio, il rispetto di tale limite costituisca condizione per la raccolta di prestito ulteriore rispetto all’ammontare risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di entrata in vigore della legge (1.01.2018);

C) prevedere che, se l’ammontare totale dei prestiti eccede i 300.000 euro e risulta superiore al patrimonio netto della società, il complesso dei prestiti sia coperto sino al 30% da garanzie reali o personali rilasciate da soggetti vigilati o con la costituzione di patrimoni separati oppure mediante adesione della cooperativa a uno schema di garanzia, il tutto disciplinando un regime transitorio che preveda il graduale adeguamento alle nuove prescrizioni nei 2 esercizi successivi all’adozione della delibera;

D) definire i maggiori obblighi informativi al fine di assicurare la tutela dei soci, dei creditori e dei terzi;

E) definire modelli organizzativi e procedure per la gestione del rischio quando il prestito sociale assuma significativo rilievo in valore assoluto o comunque ecceda il doppio del patrimonio netto.

Anche il MISE è (incolpevolmente) inadempiente rispetto all’emanazione di un proprio decreto nei 60 giorni successivi alla adozione della delibera CICR, con il quale definire modalità e forme di controllo e monitoraggio in ordine all’adeguamento e al rispetto delle prescrizioni di cui alla legge di Bilancio 2018.

Ciò premesso, è del tutto evidente che, dopo ormai 2 anni dall’entrata in vigore della legge in assenza delle norme di attuazione, le cooperative non sono nella condizione di rispettarne il dettato, vanificando le finalità di tutela dei soci prestatori e dei terzi creditori che si prefigge la legge. In tale contesto, le cooperative, in assenza di nuovi modelli, potranno continuare a osservare le modalità di informativa da inserire in nota integrativa, ma non è chiaro se e in quali tempi e modi siano tenute ad adeguarsi al nuovo limite di 3 volte il patrimonio netto (rispetto alle precedenti 5 volte) e all’attivazione delle forme di garanzia al superamento del limite di ammontare del patrimonio netto in luogo delle precedenti 3 volte.

In assenza della disciplina dei previsti “regimi transitori”, pare si possano ritenere non operativi i nuovi limiti, anche se appare consigliabile il loro rispetto o un progressivo, spontaneo adeguamento.

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