Accertamento, riscossione e contenzioso

15 Maggio 2025

Presunzione ristretta base e socio estraneo alla gestione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana smonta la presunzione di ristretta base con la dimostrazione dell’estraneità del socio alla gestione.

La tesi sostenuta dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, a sostegno della presunzione della cosiddetta “ristretta base” nelle società di capitali costituite da un numero limitato di soci, sembra essere non più così pacifica. Secondo la Suprema Corte, la ristrettezza dell’assetto societario fa presumere la distribuzione degli utili occulti tra i soci in virtù del rapporto di complicità e reciproco controllo che normalmente si riscontra in questo tipo di società. La presunzione semplice consente agli uffici di imputare pro-quota ai soci di società di capitale gli utili occultati emergenti in fase accertativa sulla base della sola ristrettezza della base partecipativa (che costituirebbe il fatto noto).

È pur vero che è ammessa a carico del contribuente accertato la prova contraria, ma si tratta di una prova negativa ovvero quella di non aver percepito tali utili. Si tratta di una prova diabolica che la giurisprudenza nel corso degli ultimi anni ha ritenuto sussistente nel caso in cui i soci dimostrino che gli utili occultati dalla società sono stati da questa accantonati o reinvestiti. Recentemente si è aperta una breccia favorevole per il contribuente nel caso in cui questi dimostri la sua estraneità alla gestione sociale. Quindi, in primo luogo, si deve trattare di un socio di capitale che non rivesta anche la carica di amministratore. In secondo luogo, è necessario che la prova dell’estraneità non sia soltanto asserita, ma debitamente documentata.

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