Procedure concorsuali

26 Aprile 2025

Presupposti delle misure protettive nella composizione negoziata

Il piano di risanamento e la documentazione economico-finanziaria devono essere completi e depositati tempestivamente per poter ottenere la conferma delle misure protettive.

La giurisprudenza di merito è unanime nel ritenere che, in tema di composizione negoziata, la pendenza delle trattative, la serietà delle stesse e la previsione del buon esito delle stesse rappresentano circostanze cruciali nella delibazione sia del fumus boni iuris che del periculum in mora posti a fondamento della domanda di conferma delle misure cautelari già eventualmente concesse.

Tanto si desume, innanzitutto dall’art. 19, c. 4 del Codice della crisi, in base al quale “[…] all’udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l’esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative e a rappresentare l’attività che intende svolgere ai sensi dell’articolo 12, comma 2, […] procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive”. In base al comma 5, poi, “[…] il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza del debitore o delle parti interessate all’operazione di risanamento, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, acquisito il parere dell’esperto”.

Dunque, l’accertamento del Tribunale in ordine al fumus boni iuris e al periculum in mora delle misure protettive attiene specificamente alla loro strumentalità al buon esito delle trattative; infatti, la nomina dell’esperto è volta proprio all’agevolazione delle trattative tra l’imprenditore in crisi e i suoi creditori, con la finalità del risanamento della crisi d’impresa. Non va, inoltre, dimenticato che la concessione delle misure protettive va posta in debito contemperamento con il diritto, costituzionalmente garantito, del creditore (ex art. 24 Cost.) alla tutela, anche esecutiva, del proprio credito che non può essere irragionevolmente né sproporzionatamente sacrificato. Anche in quest’ottica, dunque, lo stato delle trattative appare essenziale per la decisione sulla conferma delle misure protettive.

Con riguardo al livello di dettaglio del piano di risanamento, si rileva che, secondo l’art. 19, c. 2 del Codice della crisi, al ricorso devono essere allegati atti e documenti di cui l’impresa deve essere in possesso (come, ad esempio, i bilanci e l’elenco dei propri creditori) e di cui deve prospetticamente (e per tempo) dotarsi se intende proficuamente affacciarsi al percorso della composizione negoziata, in ragion della quale chieda la conferma delle misure protettive.

La norma sembra richiedere che l’impresa si affacci alla composizione negoziata con una proposta che, sebbene modificabile nel corso delle trattative, sia tuttavia già chiaramente delineata e fondata su una solida base documentale, in tal senso, l’Esperto attesta la completezza della documentazione e la fattibilità del piano in base ai dati in suo possesso.

Pertanto, la conferma e la proroga delle misure protettive ex art. 19 del Codice della crisi presuppongono che le trattative con i creditori siano state effettivamente avviate e siano in corso di svolgimento (così, Tribunale di Pisa, provv. 28.03.2025).

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