Procedure concorsuali

05 Aprile 2025

Presupposti per l’apertura della liquidazione controllata

Il Codice della Crisi consente l’apertura della liquidazione controllata del patrimonio del debitore solo in caso di utilità per i creditori.

Ai sensi dell’art. 268 del Codice della crisi, il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare, con ricorso al Tribunale competente, l’apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni. Tuttavia, non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è inferiore a 50.000 euro.

Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l’esercizio di azioni giudiziarie. Il debitore eccepisce l’impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza allegando all’attestazione i documenti di cui all’art. 283, c. 3 del Codice della crisi.

Se il debitore dimostra di aver presentato all’OCC tale richiesta e l’attestazione non è ancora stata redatta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni per il deposito dell’attestazione.

Quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie.

Non sono compresi nella liquidazione:

– i crediti impignorabili;

– i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari;

– i frutti derivanti dall’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi.

In tale contesto il Tribunale di Torino, con il provvedimento del 13.02.2025, ricorda che tra i presupposti per l’apertura della liquidazione controllata vi è l’essere in grado di offrire ai creditori un’utilità alla procedura, diretta o indiretta, quantomeno in prospettiva futura. Ciò si ricava dalla disposizione di cui all’art. 283 del Codice della crisi in tema di esdebitazione dell’incapiente, che prevede il ricorso a tale strumento quando il debitore non sia in grado di offrire ai creditori tale utilità. Occorre anche considerare gli artt. 268 e 269 del Codice della crisi in tema di liquidazione controllata, i quali, quando la domanda di apertura della procedura è proposta dal debitore persona fisica, prescrivono che si faccia luogo all’apertura se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l’esercizio di azioni giudiziarie, così che la relazione deve necessariamente contenere tale attestazione.

Ancora in linea generale, occorre osservare che il Tribunale, nel valutare la sussistenza dei requisiti per l’accoglimento della domanda, non può limitarsi a prendere atto della esistenza di attestazione dell’OCC, ma conserva un sindacato in relazione al contenuto di questa. Possono mutuarsi infatti, mutatis mutandis, le affermazioni di principio enunciate dalla Suprema Corte in tema di sindacato sull’attestazione del professionista nell’ambito del concordato preventivo (Cass n. 17273/2023).

In altre parole, essendo la possibilità di distribuire attivo per i creditori un requisito per l’accoglimento della domanda, non è sufficiente la mera esistenza di attestazione in ordine a tale punto, ma occorre che il Tribunale ne vagli la completezza, la razionalità, la sufficienza e la correttezza dell’iter logico motivazionale seguito.

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