Procedure concorsuali
07 Giugno 2025
Nell’ambito della composizione negoziata della crisi le misure cautelari devono essere richieste dal debitore e valutate dal Tribunale.
Con riguardo ai presupposti per la concessione delle misure cautelari, il legislatore ne ancora la concedibilità alla circostanza che esse siano necessarie per condurre a termine le trattative, senza, peraltro, tipizzare le caratteristiche dei provvedimenti cautelari adottabili.
Ai sensi dell’art. 2, lett. q) del Codice della crisi, così come modificato dalla L. 136/2024 (cd. Correttivo-ter), le misure cautelari consistono in provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell’impresa del debitore, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza e delle procedure di insolvenza e l’attuazione delle relative decisioni.
In merito alla composizione negoziata, l’art. 19 del Codice della crisi precisa che le misure devono essere necessarie per condurre a termine le trattative. Per le finalità di tali misure una lettura coordinata della normativa di riferimento con riguardo alle misure protettive e cautelari porta a ritenere che mentre le prime sono dirette a tutelare il patrimonio, le misure cautelari sono strumentali alla protezione delle trattative.