Imposte dirette
03 Aprile 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 26.03.2025, n. 8006, si è pronunciata sui presupposti alla base dell’applicazione delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente.
Il tema controverso si raccordava all’originario ricorso monitorio con cui taluni lavoratori dipendenti avevano azionato la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 1602/2017 che aveva dichiarato l’illegittimità dei licenziamenti loro intimati dal Comune di Cologno Monzese, condannando l’ente al risarcimento, ex art. 18 L. 300/1970, in misura pari alle retribuzioni lorde maturate dal giorno del recesso sino a quello del raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.
Il Tribunale di Monza, nell’accogliere l’opposizione del Comune, aveva escluso il diritto all’erogazione delle rivendicate somme lorde, ritenendo gravare sul datore di lavoro l’obbligo di effettuare le ritenute fiscali e previdenziali stabilite per legge anche per gli importi erogati ex art. 18 L. 300/1970.
Contro tale sentenza i lavoratori hanno proposto appello sostenendo che il loro rapporto era cessato già molti anni prima della declaratoria di illegittimità del recesso, per cui il Tribunale aveva errato nel ritenere il Comune “sostituto d’imposta”, in quanto, per effetto della pregressa cessazione dei rapporti, le obbligazioni fiscali e previdenziali gravano direttamente sui destinatari delle erogazioni, da pagarsi pertanto al lordo e non al netto.