Società e contratti
18 Ottobre 2025
Specifiche prescrizioni normative ed arresti giurisprudenziali hanno delineato, nel tempo, gli ambiti di differenziazione dell’attività svolta dal procacciatore rispetto a quella esercitata dell’agente di commercio.
Stabilità della prestazione – L’agente di commercio è obbligato a promuovere la conclusione di affari nell’interesse della casa preponente, laddove il procacciatore d’affari non assume alcun obbligo di questo tipo. Al contrario (Cass., Sez. Lav., 24.06.2005, n. 13629), il procacciatore d’affari è un collaboratore occasionale del preponente basando il proprio intervento sulla propria iniziativa senza alcun obbligo continuativo, a differenza dell’agente che è un collaboratore stabile. La stabilità implica (App. Roma, Sez. Lav. 11.11.2008) un impegno periodico e vincolante, diversamente dalla continuità, che può caratterizzare anche il rapporto con un procacciatore senza trasformarlo in un rapporto di agenzia.
Assenza obbligo di promozione – L’attività di promozione delle vendite ex art. 69, c. 5-bis D.Lgs. 26.03.2010, n. 69 non rientra nella definizione di rapporto di agenzia se il collaboratore opera senza esclusiva di zona o vincoli di durata e senza obblighi contrattuali di promozione.
Affidamento – L’occasionalità della relazione e la mancanza di obbligo della promozione degli affari in capo al procacciatore d’affari portano a concludere che nel rapporto procacciatore-preponente, a differenza di quanto avviene nel rapporto agente-preponente, solitamente, sia carente l’elemento della fiducia che può riconoscersi per lo più nei contratti che implichino la relazione stabile, continua e personale tra le parti.
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