Altre imposte indirette e altri tributi
22 Marzo 2025
È stata razionalizzata la disciplina dell’imposta di bollo con aggiornamento delle nuove sanzioni. Rimane vincolata alla sanzione del mancato versamento delle imposte l’ipotesi di carenze relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
La disciplina concernente l’imposta di bollo e i tributi speciali è stata razionalizzata tenendo conto, in particolare, delle possibilità offerte dalla dematerializzazione dei documenti e degli atti.
La principale modifica, recata dall’art. 4, c. 1, lett. b) D.Lgs. 18.09.2024 n. 139 (Disposizioni per la razionalizzazione dell’imposta di registro, dell’imposta sulle successioni e donazioni, dell’imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva) concerne l’introduzione, all’art. 3 D.P.R. 26.10.1972 n. 642, del c. 1-bis che, al fine di semplificare le modalità di pagamento dell’imposta di bollo, presenta una duplice novità:
– per gli atti da registrare in termine fisso ai sensi del TUR, l’imposta di bollo è assolta, anziché al momento della formazione dell’atto, nel termine previsto per la registrazione di quest’ultimo, tramite modello F24 (quindi unitamente agli altri tributi dovuti per la registrazione);
– per i documenti analogici presentati per la registrazione in originale all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, si può assolvere l’imposta di bollo anche mediante contrassegno telematico, ai sensi dell’art. 3, c. 1, lett. a) D.P.R. 642/1972.