Accertamento, riscossione e contenzioso

19 Giugno 2025

Processo tributario telematico: attestazione conformità semplificata

Dal 13.06.2025, l’attestazione di conformità nel processo tributario riguarda la corrispondenza tra documento cartaceo e PDF, non più l’“originale”. Obbligo solo per i documenti analogici, pena l’inutilizzabilità. Serve firma digitale e deposito contestuale.

Con l’entrata in vigore, dal 13.06.2025, delle modifiche apportate all’art. 25-bis, c. 5-bis D.Lgs. 546/1992 ad opera dell’art. 16 D.Lgs. 81/2025, cambia in modo significativo la disciplina relativa all’attestazione di conformità dei documenti cartacei digitalizzati nel processo tributario. In particolare, la nuova formulazione stabilisce che gli atti e i documenti cartacei, una volta depositati in formato PDF nel fascicolo telematico, non devono essere nuovamente presentati nelle fasi successive o nei diversi gradi di giudizio, purché siano corredati da un’attestazione di conformità al documento analogico detenuto dal difensore.

Si abbandona, quindi, la vecchia impostazione che richiedeva la conformità all’“originale”, concetto che aveva creato difficoltà interpretative e operative tra i professionisti, generando il rischio di inutilizzabilità probatoria dei documenti in assenza del documento originario. Con la riformulazione, il legislatore chiarisce che l’attestazione riguarda semplicemente la corrispondenza tra il documento cartaceo consegnato al difensore (ad esempio, dal cliente) e la sua riproduzione in PDF, prescindendo dal possesso dell’originale. L’attestazione deve essere redatta in un file separato, firmato digitalmente, e depositato contestualmente all’atto processuale cui si riferisce (costituzione in giudizio, memoria, produzione documentale, ecc.).

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