Diritto privato, commerciale e amministrativo
18 Luglio 2025
La procura alle liti straniera depositata in un processo italiano necessita della traduzione italiana a pena di nullità?
La procura alle liti, rilasciata all’estero e utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, è disciplinata dalla legge italiana, che, rinvia al diritto sostanziale sicché la sua validità deve essere riscontrata, quanto alla forma, alla stregua della “lex loci”, e quanto alla sostanza deve essere rilasciata con scrittura privata autenticata o nella dichiarazione del pubblico ufficiale.
In giurisprudenza si registra un contrasto circa la necessità della traduzione in lingua italiana della procura; secondo un primo orientamento, la procura, essendo un atto preparatorio al processo, non necessiterebbe della traduzione, secondo il disposto dell’art. 123 c.p.c.; l’altro orientamento ritiene invece la traduzione un requisito di validità dell’atto (ex art. 12 L. 218/1995), secondo alcuni sanabile ai sensi dell’art. 182 c.p.c. con concessione di un termine perentorio, secondo altri insanabile con conseguente inammissibilità e improcedibilità del ricorso.
Intervenute sul punto le Sezioni Unite, con sentenza 2.07.2025, n.17876, hanno ritenuto che:
1) la procura alle liti straniera utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia è valida in base alla legge che deve essere seguita dal pubblico ufficiale che ne cura la redazione e rispettare gli elementi sostanziali richiesti dalla normativa italiana (documento è stato firmato in sua presenza e nel preventivo accertamento dell’identità del sottoscrittore);