Diritto privato, commerciale e amministrativo
12 Novembre 2025
La Cassazione ha ridefinito la responsabilità dei professionisti nelle violazioni fiscali: anche il consulente può essere sanzionato se partecipa consapevolmente e volontariamente all’illecito. Non risponde se si limita a un parere tecnico neutrale, privo di dolo o colpa grave.
La più recente giurisprudenza (Cass. 25.07.2024, n. 20697) ha ridefinito in modo significativo la responsabilità del professionista per le violazioni fiscali commesse dal cliente, modificando un orientamento che per anni aveva escluso ogni responsabilità in capo al consulente esterno.
In base all’orientamento precedente, l’art. 7, c. 1 D.L. 269/2003 (che attribuisce le sanzioni fiscali esclusivamente alla persona giuridica) era ritenuto incompatibile con l’art. 9 D.Lgs. 472/1997, impedendo di sanzionare i professionisti esterni in concorso con la società.
La Cassazione ha ora stabilito che le 2 norme sono compatibili e che anche il professionista può essere sanzionato, se partecipa alla violazione con consapevolezza e volontà. In buona sostanza, il professionista può essere chiamato a rispondere in concorso con la società quando fornisce un apporto, anche indiretto, alla realizzazione della violazione fiscale.
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