Accertamento, riscossione e contenzioso

13 Giugno 2025

Professionisti, scatta la doppia barriera al CPB

Il decreto correttivo inserisce nuove e pesanti esclusioni e cessazioni per gli studi professionali associati, le società tra professionisti e i loro soci e associati.

Con l’introduzione dell’art. 9 del decreto correttivo, cambia il perimetro di accesso e di permanenza nel concordato preventivo biennale degli studi associati e le società tra professionisti. Le nuove disposizioni prevedono che l’adesione o la permanenza nel regime venga meno qualora anche uno solo dei soci, titolare di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54, c. 1 del Tuir, non possa più determinare il proprio reddito in base alla proposta concordataria. Stessa situazione di cessazione dal concordato, con effetto anche sui singoli soci e associati, scatta anche quando la cessazione riguarda lo studio associato o la STP.

Una modifica dal chiaro intento antielusivo che, tuttavia, introduce una significativa rigidità per queste forme aggregative: sarà sufficiente, ad esempio, la cessazione dell’attività di un socio o un evento personale (come, ad esempio, a causa del decesso o di una grave malattia o infortunio) per determinare l’uscita automatica dell’intero “gruppo professionale” dal regime agevolato.

Queste novità interessano le associazioni non riconosciute costituite tra persone fisiche per l’esercizio associato di arti e professioni, le STP di cui all’art. 10 L. 183/2011 e le società tra avvocati ex art. 4-bis L. 247/2012.

La nuova causa di esclusione e cessazione anticipata si applicherà a partire dalle opzioni esercitate per il biennio 2025-2026.

Le implicazioni pratiche sono piuttosto rilevanti. Le adesioni dovranno essere congiunte (società e singoli soci titolari di partita Iva) e condizionate all’assenza di cause ostative in capo a ciascun componente. Un debito erariale superiore a 5.000 euro al 31.12 dell’anno precedente o l’inapplicabilità del modello ISA nell’anno antecedente al biennio concordatario rappresentano elementi sufficienti a inibire l’accesso all’intero gruppo.

Particolarmente critica appare la situazione dei soci non titolari di Partita Iva: anche in assenza di un’attività individuale, gli effetti della cessazione del regime sul soggetto collettivo si rifletteranno direttamente sui loro redditi di partecipazione.

Tali novità non dovrebbero avere effetti sulla modulistica 2025. Con ogni probabilità, l’Amministrazione Finanziaria gestirà le nuove cause di esclusione/cessazione tramite i quadri CPB delle dichiarazioni fiscali.

Sicuramente ci saranno aggiornamenti del software di calcolo delle proposte (Il tuo ISA 2025 CPB) per effetto di altre novità introdotte dal decreto correttivo.

Difficile dunque pensare di aderire ad un biennio concordatario se lo stesso si poggia su fondamenta così deboli. Le vicende, anche soggettive, che possono colpire il singolo socio o associato si estendono su tutta l’associazione o la società tra professionisti facendo venire meno gli obiettivi concordatari prefissati, travolgendo anche le posizioni individuali e le singole adesioni dei soci o degli associati e viceversa.

In conclusione, le modifiche in oggetto, rischiano di costituire un vero e proprio blocco alle adesioni proprio per quelle realtà professionali, individuali o aggregate, che, nella prima fase applicativa del concordato preventivo biennale, hanno mostrato maggiore propensione all’utilizzo dell’istituto.

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