Diritto del lavoro e legislazione sociale
27 Ottobre 2025
Ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 1.01.2026 assumono donne, madri di almeno 3 figli di età minore di 18 anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, è riconosciuto, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali.
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro è del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. La novità è contenuta nell’art. 48 dal D.D.L. di Bilancio 2026 approvato lo scorso 17.10.2026 dal Consiglio dei ministri.
Promozione e sostegno all’occupazione delle madri lavoratrici – Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l’esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell’assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato l’esonero è riconosciuto nel limite massimo di 18 mesi alla data dell’assunzione. Qualora l’assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l’esonero spetta per un periodo di 24 mesi dalla data dell’assunzione.
Gli esoneri contributivi non si applicano ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato e non sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L’esonero contributivo è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni (art. 4 D.Lgs. 30.12.2023, n. 216).
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