Amministrazione e bilancio

16 Giugno 2025

Proposte di modifica dell’OIC su 6 principi contabili

Con il documento pubblicato il 6.06.2025, l’Organismo Italiano di Contabilità ha messo in pubblica consultazione una nuova serie di proposte di emendamento a 6 principi contabili nazionali: OIC 13, 16, 21, 24, 25 e 31.

Uno dei punti di maggiore rilievo riguarda il trattamento contabile dell’imposta sostitutiva relativa all’affrancamento delle riserve di rivalutazione in sospensione d’imposta, oggetto di una significativa novità nel nuovo paragrafo 65A dell’OIC 25. Al riguardo l’OIC propone di chiarire che il relativo debito deve essere rilevato direttamente in contropartita della riserva affrancata e non tramite conto economico. Ne deriva che, al momento del pagamento (o del sorgere dell’obbligazione), la società rileverà un debito per imposta e, simmetricamente, una riduzione della riserva stessa, senza transitare per il risultato economico dell’esercizio. Viceversa, gli interessi eventualmente dovuti per il pagamento rateale saranno imputati al conto economico per competenza. L’impostazione, coerente con il principio della rappresentazione sostanziale, evita che l’affrancamento produca effetti distorsivi sull’utile, riservando l’impatto al patrimonio netto, ove effettivamente si manifesta.

Sul fronte dell’OIC 21, l’intervento riguarda la capitalizzazione degli oneri accessori all’acquisto di partecipazioni. L’OIC precisa, superando un’incertezza generata dalla formulazione attuale del paragrafo 6, che la capitalizzazione non è facoltativa bensì obbligatoria, qualora gli oneri siano direttamente imputabili all’operazione di acquisto o costituzione. La proposta richiama il principio del costo storico e si pone in linea con le regole già applicabili ad altre categorie di immobilizzazioni, come previsto da OIC 16 e OIC 24.

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