Imposte dirette

20 Agosto 2025

Proroga Covid inapplicabile (solo per gli atti delle Entrate)

Inapplicabile, ma solo dal 31.12.2025, la sospensione Covid di 85 giorni per gli avvisi di accertamento autonomamente impugnabili emessi dall'Agenzia delle Entrate. Per tutti gli altri atti di accertamento e impositivi l’anno fiscale si chiude il 26.03?

L’art. 22, D.Lgs. 12.06.2025, n. 81 (c.d. Decreto correttivo bis) ha stabilito che dal 31.12.2025, la sospensione dei termini di cui all’art. 67, c. 1, D.L. 17.03.2020, n. 18, non si applica agli atti recanti una pretesa impositiva, autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria, emessi dall’Agenzia delle Entrate. L’impatto pratico della norma è quindi limitato a casi specifici, come le omissioni dichiarative relative a periodi d’imposta anteriori al 2019 e non riguarda le ingiunzioni notificate dagli Enti Locali e, soprattutto, le iscrizioni a ruolo di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Resta, quindi, ampiamente irrisolta la questione concernente tutti gli altri atti ed attività accertative, compresi quelli di pertinenza dell’Agenzia delle Entrate, oggetto di notifica negli anni scorsi non scadenti il 31.12.2020, ma il cui decorso era in tale periodo comunque in atto. La posizione degli Enti impositori è chiara: per gli anni d’imposta successivi al 2015 e sino al 2019, rimane valida la proroga di 85 giorni; lo spostamento in avanti dei termini di prescrizione e decadenza opera per gli atti relativi ai periodi d’imposta anche successivi al 2015 che contengano al loro interno, nel computo dei termini medesimi, il periodo che va dal 8.03 al 31.05.2020.

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