Accertamento, riscossione e contenzioso

21 Marzo 2025

Proroga Covid: solo per gli accertamenti in scadenza nel 2020

La proroga di 85 giorni prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020 è applicabile solo agli avvisi di accertamento relativi a esercizi d’imposta in scadenza al 31.12.2020 e non per gli anni successivi (C.G.T. Milano, sentenza 21.02.2025, n. 855).

Nonostante la giurisprudenza di legittimità (ordinanza 15.01.2025, n. 960) abbia fornito un’interpretazione ad ampio raggio sull’applicabilità della proroga dei termini prevista dall’art. 67 D.L. 18/2020, prevedendo quindi che è estensibile anche agli accertamenti in scadenza negli anni successivi al 2020, la giurisprudenza di merito ha emesso numerose sentenze (anche successivamente alla richiamata ordinanza della Corte di Cassazione) che danno un’interpretazione restrittiva dell’art. 67 sopra citato.

Tra queste si segnala la sentenza della Corte di giustizia tributaria di Milano 21.02.2025, n. 855 che ha dichiarato illegittimo l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate, relativo all’anno d’imposta 2017, notificato nell’anno 2024 e dunque fruendo della previsione contenuta nell’art. 67 D.L. 18/2020. È utile ricordare che la norma in commento (c.d. decreto Cura Italia), legiferata in epoca Covid-19 e dunque di natura emergenziale, prevedeva la sospensione dall’8.03.2020 al 31.05.2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione, prevedendo altresì una proroga di 85 giorni per i termini di prescrizione e decadenza.

Nella sentenza in commento la contribuente impugnava un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate con cui veniva contestata maggior Ires per l’anno d’imposta 2017.

La ricorrente eccepiva la decorrenza del termine decadenziale, sulla scorta del fatto che non opererebbe la c.d. “proroga generalizzata” di 85 giorni disposta dall’art. 67 D.L. 18/2020, essendo stato l’accertamento notificato nel 2024 e dunque oltre il 31.12.2023.

I giudici milanesi hanno ritenuto che l’avviso di accertamento impugnato sia illegittimo perché emesso oltre il termine di decadenza previsto dalla legge (art. 43 D.P.R. 600/1973), non potendosi tenere conto della sospensione di 85 giorni prevista dal citato art. 67 D.L. 18/2020.

La sentenza in commento richiama la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia n. 2329/6/2024 che ha confermato che la proroga di cui all’art. 67 non si applica, come ipotizzato dall’Amministrazione Finanziaria, a tutte le annualità i cui termini di accertamento erano ancora aperti nel 2020, ma solo a quelle il cui termine spirava il 31.12.2020, precisando, in particolare, l’irrazionalità e gli effetti fortemente penalizzanti per il contribuente delle tesi dell’Agenzia delle Entrate e stabilendo che l’unica annualità che ha visto allungarsi di 85 giorni i termini decadenziali è quella del 2015 per via dell’art. 67 del decreto Cura Italia che deve ritenersi superato, in quanto detto periodo è stato ricompreso nel più ampio arco temporale in cui opera la proroga dei termini disciplinata dall’art. 157 D.L. 34/2020 (c.d. decreto Rilancio).

La sentenza della C.G.T. di Milano n. 855/2025 conclude affermando che la proroga di 85 giorni ha trovato applicazione solo in relazione agli accertamenti i cui termini spiravano nel 2020 e, comunque, solo finché tale previsione non è stata superata e assorbita dall’emanazione del successivo decreto che ha disposto lo slittamento dei termini di notifica in luogo della suddetta proroga. Pertanto, se tale disposizione non ha più trovato applicazione per l’annualità più colpita dalle problematiche legate alla pandemia (ovvero il 2020), a maggior ragione non può ritenersi applicabile alle annualità successive, non particolarmente colpite da esigenze operative conseguenti al blocco delle attività.

Si ricorda, infine, che tale orientamento è stato peraltro recepito dalla stessa Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale di Roma che, con atto di indirizzo del 29.02.2024, ha invitato gli uffici finanziari a programmare le attività di controllo in modo da attivare e concludere i procedimenti impositivi entro i termini “ordinari” di decadenza, evitando di avvalersi della proroga di 85 giorni, causa Covid. (ex multis C.G.T. Cosenza n. 1487/2025, C.G.T. Udine n. 21/2025, C.G.T. Latina n. 974/2023, C.G.T. Prato n. 87/2023, C.G.T. Torino n. 890/2022, C.G.T. Milano n. 537/2023, C.G.T. Bari n. 855/2024, C.G.T. Taranto n. 930/2024).

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