Accertamento, riscossione e contenzioso
31 Marzo 2025
La Cassazione, con l'ordinanza n. 5529/2025, ha stabilito che l’Amministrazione Finanziaria può presumere redditi non dichiarati solo se prova che il contribuente aveva effettiva disponibilità di un conto intestato a terzi. Tale prova può basarsi su presunzioni qualificate.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 2.03.2025, n. 5529, ha ribadito un principio fondamentale in materia di accertamenti bancari, ovvero che per poter applicare la presunzione secondo cui le somme versate su un conto corrente rappresentano compensi non dichiarati, l’Amministrazione Finanziaria deve dimostrare che il contribuente ha avuto effettiva disponibilità del conto intestato a terzi. Solo in presenza di questa prova, anche se basata su presunzioni purché qualificate, è possibile attribuire al contribuente le movimentazioni rilevanti ai fini fiscali.
Nell’ambito di un accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, l’Agenzia delle Entrate avviava indagini bancarie sui conti correnti intestati a familiari di un contribuente, tra cui sorella, cognato e nipoti. Dall’analisi delle operazioni emergeva che questi conti erano stati nella disponibilità effettiva del contribuente; di conseguenza, le somme in entrata venivano considerate redditi non dichiarati derivanti dall’attività di intermediazione immobiliare esercitata dal soggetto verificato.