Imposte dirette
08 Luglio 2025
La compilazione del quadro RR per il contribuente che abbia aderito al CPB o che sia socio di società che ha aderito al CPB. I chiarimenti della circolare n. 105/2025 dell’Inps.
Per i soggetti che hanno aderito al concordato preventivo (CPB 2024-2025) il reddito concordato rileva anche ai fini previdenziali; tuttavia, resta la facoltà di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato. Questo è quanto evidenziato nella circolare Inps 27.06.2025, n. 105 che ricorda che qualora il contribuente si avvalga della suddetta possibilità ossia di versare i contributi sulla parte eccedente il reddito concordato, il reddito effettivo diventa la base imponibile previdenziale sulla quale il medesimo deve versare la relativa contribuzione previdenziale e che, conseguentemente, l’eventuale mancato pagamento di tutta o parte della contribuzione obbligatoria calcolata sul reddito effettivo determina il recupero coattivo delle somme dovute da parte dell’Istituto.
Per la compilazione del quadro RR per il contribuente ditta individuale artigiano o commerciante o il socio di S.r.l. lavorante, la circolare segnala l’importanza della compilazione della colonna 3 del rigo RR2 “reddito d’impresa (o perdita)” (o, in alternativa, 3b o 3c se soggetto aderente al concordato preventivo biennale o partecipante in impresa aderente al concordato preventivo biennale) anche nel caso in cui il reddito sia inferiore al minimale al fine di garantire la corretta valorizzazione dell’estratto conto previdenziale.