Amministrazione e bilancio
07 Novembre 2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25144/2025, afferma che l’evento con concorso a premi, mirato alla promozione dell’immagine aziendale, non rientra nella pubblicità, ma si configura come una spesa di rappresentanza.
Le aziende in questo periodo, dato l’avvicinarsi delle festività, stanno investendo in costi per eventi, omaggi e attività promozionali. La corretta classificazione fiscale di queste spese diventa un elemento cruciale per la gestione dell’Iva e della deducibilità del costo. La linea di demarcazione tra “spese di pubblicità” e “spese di rappresentanza” è sottile quanto fondamentale e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza 13.09.2025, n. 25144, ha fornito ulteriore chiarezza.
La vicenda esaminata traeva origine da un atto di accertamento riguardante fatture relative all’organizzazione di manifestazioni a premi. La società riteneva che le spese sostenute fossero da qualificarsi come spese di pubblicità, mentre l’Agenzia delle Entrata le considerava spese di rappresentanza. Quest’ultima qualificazione, è bene ricordare, comporta l’indetraibilità dell’Iva ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. h) del D.P.R. 633/1972.
Nell’esaminare la questione, i giudici della Cassazione hanno richiamato il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze del 19.11.2008, che definisce inerenti alle spese sostenute per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, volte a generare (anche potenzialmente) benefici economici per l’impresa.
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