Agricoltura ed economia verde
25 Ottobre 2025
Le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5639/2025 e 5642/2025 chiariscono il tema della qualificazione giuridica e della destinazione della sansa d’oliva.
Con le sentenze 30.06.2025, nn. 5639 e 5642 il Consiglio di Stato ha introdotto un rilevante chiarimento interpretativo sui rapporti tra il comparto agroalimentare e quello energetico, affrontando il tema della qualificazione giuridica e della destinazione della sansa d’oliva. L’Alta Corte ha stabilito che tale materiale, qualora risulti ancora idoneo a un utilizzo alimentare, non può beneficiare del doppio conteggio previsto dal quadro incentivante per la produzione di biometano avanzato.
La pronuncia si fonda sul principio europeo del “food first”, ossia la priorità dell’uso alimentare rispetto a quello energetico, nonché sui criteri introdotti dalla Direttiva (UE) 2023/2413 – RED III, che aggiorna il quadro comunitario in materia di energie rinnovabili. La direttiva, recependo il concetto di uso gerarchico delle biomasse, stabilisce che le materie prime con potenziale alimentare non possono essere privilegiate ai fini energetici, se ciò compromette la sicurezza alimentare o la disponibilità di prodotti destinati al consumo umano.
In tale contesto, la sansa d’oliva è stata riconosciuta come sottoprodotto agroindustriale suscettibile di valorizzazione alimentare, e non come residuo meramente energetico. Ne consegue che il suo impiego nella produzione di biometano può avvenire soltanto laddove sia oggettivamente non idonea all’estrazione di olio di sansa o ad altri utilizzi alimentari conformi agli standard di sicurezza e qualità.
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