Diritto del lavoro e legislazione sociale
31 Ottobre 2025
Nella bozza di Manovra, nessuna proroga della pensione anticipata flessibile per il 2026: il trattamento sarà comunque accessibile per chi matura i requisiti entro il 31.12. Osserviamo i requisiti richiesti, i vantaggi e i limiti.
Nessuna traccia, nella bozza di manovra per il 2026, della pensione anticipata flessibile, meglio conosciuta come Quota 103 (art. 14.1 D.L. 4/2019). Tuttavia, con la riformulazione del 2024, la misura ha perso gran parte della sua attrattiva, a causa del ricalcolo interamente contributivo dell’assegno e del tetto massimo di importo (4 volte il trattamento minimo Inps), applicato fino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia. Una volta raggiunta tale età, il limite cessa di operare, ma l’importo rimane comunque calcolato con il sistema contributivo, senza possibilità di ricalcolo misto.
Requisiti per accedere alla Quota 103 – La pensione anticipata flessibile può essere conseguita se, entro il 31.12.2025, il lavoratore: compie 62 anni di età; matura almeno 41 anni di contribuzione complessiva; può far valere almeno 35 anni di contribuzione effettiva, ossia al netto dei periodi figurativi di malattia, infortunio e disoccupazione indennizzata, come previsto dall’art. 22, c. 1 L. 153/1969. Il requisito dei 35 anni di contribuzione effettiva non è richiesto per chi ha esercitato l’opzione al contributivo di cui all’art. 1, c. 23 L. 335/1995, né per i lavoratori iscritti alle gestioni esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria (ex Inpdap, ex Enpals, ex FS).
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