Imposte dirette

26 Settembre 2025

Quote estere: titolari non effettivi al test di compilazione quadro RW

Quote societarie estere monitorate nel quadro RW. Nel caso del socio non titolare effettivo, perché titolare di quote non superiori al 25%, o non amministratore, questioni interpretative si pongono sulla compilazione del quadro RW, rigo RW1, Mod. Redditi PF 2025.

Obblighi dichiarativi e criteri di valorizzazione delle quote societarie – L’obbligo di monitoraggio fiscale delle partecipazioni estere, sia di controllo che di minoranza, nell’ambito del quadro RW, mod. Redditi, PF 2025, rimane rilevante per consentire la verifica delle dinamiche patrimoniali e reddituali a livello internazionale che riguardano la persona fisica residente in Italia.

Le partecipazioni estere detenute al 31.12.2024, da riportare nel quadro RW includono, anche le azioni di società estere, anche se negoziate su mercati regolamentati, i diritti patrimoniali che attribuiscono partecipazioni indirette o diritto di voto in società estere.

Non sussiste una soglia minima per l’obbligo dichiarativo; pertanto, anche partecipazioni di valore limitato, ovvero con percentuali di possesso inferiori alla soglia del 25%, devono essere inserite nel quadro RW.

In caso di partecipazione in società di capitali che detengono partecipazioni in società residenti in un Paese collaborativo, il contribuente che riveste lo status di “titolare effettivo” come definito dalla normativa antiriciclaggio deve indicare nel quadro RW il valore della partecipazione nella società estera e, in aggiunta, la percentuale di partecipazione, nonché il codice fiscale o identificativo della società estera.

In caso di partecipazioni in società residenti in Paesi non collaborativi, occorre indicare, in luogo del valore della partecipazione diretta, il valore degli investimenti detenuti all’estero dalla società e delle attività estere di natura finanziaria intestati alla società, nonché la percentuale di partecipazione posseduta nella società stessa.

Circa la valorizzazione delle partecipazioni, le istruzioni ministeriali alla compilazione del Mod. Redditi 2025 PF, in conformità a quanto stabilito dal provvedimento 5.06.2012, stabiliscono che, per i titoli non negoziati in mercati regolamentati e, comunque, nei casi in cui i prodotti finanziari quotati siano stati esclusi dalla negoziazione si deve far riferimento al valore nominale o, in mancanza, al valore di rimborso, anche se rideterminato ufficialmente.

Problematiche compilative del quadro RW – Il contribuente dovrà compilare il quadro RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale anche nel caso in cui la partecipazione societaria estera non abbia generato dividendi da distribuire al socio residente in Italia; in questo caso non dovrà redigere le caselle utili alla liquidazione delle imposte, ponendo particolare attenzione alla barratura del riquadro alla colonna 16 del rigo RW1 del prospetto dichiarativo.

Una problematica, a quanto consta, non risolta dalla prassi amministrativa riguarda la compilazione di alcuni riquadri del rigo RW1, nel caso in cui l’obbligo di monitoraggio debba essere assolto dal socio residente di società di diritto estero che non assuma la figura di titolare effettivo, vale a dire nel caso in cui la sua partecipazione al capitale non ecceda la percentuale del 25%, e non rivesta la carica di amministratore.

A parere di chi scrive è lecito supporre che non andrà compilata la colonna 2, ove si inserisce il codice 2 se il contribuente risulta il titolare effettivo; al contrario, dubbi interpretativi riguardano, l’obbligatorietà di compilazione della:

– colonna 15, dove occorre indicare la quota di partecipazione che qualifica il socio titolare effettivo;

– colonna 17, che accoglie il codice fiscale della società estera di cui il contribuente risulta titolare effettivo.

Un’interpretazione letterale delle istruzioni ministeriali parrebbe propendere per una soluzione negativa, anche se sarebbe opportuno che l’Agenzia delle Entrate si esprimesse dirimendo i dubbi sollevati dagli operatori.

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