Diritto privato, commerciale e amministrativo

08 Ottobre 2025

Rafforzamento dei principi enunciati nello Statuto del contribuente

L’art. 1 dello Statuto del contribuente, nella sua versione innovata, ne raccorda i principi all’attuazione delle norme di Costituzione, Ordinamento UE e Convenzione europea dei diritti fondamentali dell’Uomo, rendendoli applicabili a tutti i soggetti del rapporto tributario.

Preliminarmente va rappresentato come i principi enunciati nello Statuto del contribuente continuino a essere dotati di un’investitura legislativa ordinaria, senza privilegi particolari nella gerarchia delle fonti di diritto, per cui sotto tale profilo continuano a rimanere assoggettati all’ordinaria successione delle leggi nel tempo e teoricamente si prestano ad essere sostituiti, revocati o modificati da norme successive. Non venendo modificata la loro attitudine legislativa, al pari delle originarie prescrizioni dello Statuto del contribuente, soccombono, come rappresentato dalla Corte Costituzionale in più riprese (ordinanze nn. 216/2004, 428/2006, 180/2007 e 41/2008), di fronte a discipline regolamentari posteriori alla legge in esame.

Trattasi di un rapporto d’interazione regolamentare, che se esaminato sul solo piano della forma, appare corretto. Tuttavia, nonostante non siano dotati di prerogative di rinforzo, la nuova espressione letterale li rappresenta come regole di diretta attuazione di fonti invalicabili in ordine ai principi in esse evocati (Costituzione, Ordinamento Europeo e CEDU). Le regole statutarie si raccordano alle fonti richiamate per il tramite di un cordone ombelicale che traduce in esplicazioni più concretamente intellegibili i principi necessariamente espressi in sintesi nella Costituzione e nel diritto dell’Unione. Più chiaramente essi rappresentano una forma espressiva di regole già presenti nelle suddette fonti, trasformando regole programmatiche in concreti strumenti regolamentari, in un rapporto, quindi, di funzionalizzazione disciplinare di principi sovrani.

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