Associazioni sportive dilettantistiche e Sport

15 Luglio 2025

Rasd: controllo triennale sui requisiti di permanenza

Entro il 31.08.2025 tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti al Registro dovranno procedere alla verifica documentale ai fini della permanenza dei requisiti per l’iscrizione.

Il Dipartimento per lo Sport ha avviato la procedura di controllo periodico relativa ai soggetti inseriti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).Attraverso una comunicazione ufficiale diffusa sui propri canali istituzionali, il Dipartimento ha reso noto che il 31.08.2025 segnerà la conclusione del primo triennio operativo del RASD e che entro tale termine tutti gli enti sportivi dilettantistici iscritti al registro dovranno necessariamente completare la verifica. La scadenza comporta l’obbligo di inserire eventuali modifiche o integrazioni documentali attraverso l’Organismo sportivo di riferimento per l’affiliazione.

Si tratta di un passaggio fondamentale che coinvolge migliaia di organizzazioni sportive sul territorio nazionale. Il controllo trova la sua base giuridica nell’art. 11, c. 2 D.Lgs. 39/2021, una disposizione che in realtà molti addetti ai lavori avevano sottovalutato al momento dell’entrata in vigore della riforma. Ora invece si manifesta in tutta la sua portata pratica. La verifica non si limita a un mero controllo formale dei dati, ma si estende alla conformità degli statuti rispetto alle disposizioni del D.Lgs. 28.02.2021, n. 36 e del Regolamento del Registro.

Il RASD opera attraverso modalità interamente telematiche. All’interno del Registro trovano collocazione tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva (compresa quella didattica e formativa), purché operanti nell’ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. L’iscrizione nel Registro produce effetti giuridici significativi: certifica la natura dilettantistica delle organizzazioni sportive per tutti gli effetti che l’ordinamento ricollega a tale qualificazione. Nella casistica comune, questo comporta l’accesso a specifici regimi fiscali agevolati, contributi pubblici e altre forme di sostegno previste dalla normativa di settore.

Gli enti sportivi dilettantistici devono permanentemente possedere una serie di requisiti che vengono ora sottoposti a verifica sistematica. Il quadro normativo di riferimento, costituito principalmente dal D.Lgs. 36/2021 e dal D.Lgs. 39/2021, stabilisce criteri che, nell’esperienza applicativa, si sono rivelati talvolta più complessi di quanto inizialmente previsto.

Profili soggettivi e forme giuridiche – Secondo quanto previsto dall’art. 6 D.Lgs. 36/2021, sono ammesse le seguenti forme: associazioni sportive dilettantistiche (con o senza personalità giuridica), società di capitali, società cooperative, oppure Enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS che esercitano attività sportive dilettantistiche. Questo aspetto risulta particolarmente delicato nella verifica periodica, poiché eventuali modifiche nella struttura giuridica – anche quelle apparentemente secondarie – potrebbero compromettere il mantenimento dei requisiti.

Requisiti territoriali e operativi – Gli enti devono avere sede legale in uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Inoltre, occorre almeno una sede operativa per gli adempimenti e procedimenti sportivi nel territorio italiano che risulti accessibile e idonea.

Attività effettivamente svolta – Il requisito dello svolgimento di “effettiva comprovata attività sportiva, attività didattica e/o formativa” ha subito un’evoluzione interpretativa significativa. Il nuovo Regolamento ha infatti introdotto una modifica rilevante: mentre in precedenza sembrava necessario svolgere tutte e 3 le tipologie di attività, ora è sufficiente svolgere in via alternativa l’attività sportiva con l’aggiunta della sola attività didattica oppure formativa.

Conformità statutaria – Gli statuti devono essere conformi ai criteri dell’art. 7, c. 1 D.Lgs. 36/2021. L’inosservanza di tale obbligo rende inammissibile la richiesta di iscrizione al RASD o comporta la cancellazione dallo stesso per chi è già iscritto.

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