Accertamento, riscossione e contenzioso

16 Aprile 2024

Non si decade dalla rateizzazione per un lieve ritardo

L’Agenzia delle Entrate conferma la sospensione dell'invio di comunicazioni ai contribuenti nei mesi di agosto e dicembre e puntualizza che un lieve ritardo nel pagamento delle rate delle somme indicate nelle comunicazioni di irregolarità non fa saltare il piano di rateizzazione.

Scatta la sospensione dell’invio delle comunicazioni nei mesi di agosto e dicembre, salvi i casi di indifferibilità e urgenza. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate conferma che non si decade dalla rateizzazione in presenza di un lieve ritardo anche per le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità emerse in sede di controllo automatizzato o di controllo formale delle dichiarazioni.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato recentemente, nella sezione “l’Agenzia informa” del proprio sito Internet, la guida aggiornata (gennaio 2024) per la gestione delle comunicazioni (lettere di compliance) relative ai controlli eseguiti sulle dichiarazioni, prendendo atto anche delle novità introdotte con i decreti attuativi della riforma fiscale, di cui alla L. 111/2023 e, in particolare, delle disposizioni contenute nell’art. 10 D.Lgs. 1/2024.

L’attività di controllo sulle dichiarazioni dei contribuenti, com’è noto, è eseguita dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate prima dell’iscrizione a ruolo dei tributi derivanti dalla liquidazione delle imposte determinante in sede dichiarativa e dai controlli formali; il contribuente viene, inizialmente, informato e invitato a fornire chiarimenti e/o a produrre documentazione giustificativa. Le comunicazioni relative sono emesse, quindi, in seguito a controlli automatici, a controlli formali e alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (trattamento di fine rapporto, emolumenti arretrati e quant’altro) e il controllo automatico è eseguito dall’Agenzia delle Entrate anche in relazione alle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (LIPE); in tal caso, prima dell’emissione della comunicazione di irregolarità, le eventuali incoerenze riscontrate sono rese disponibili con invio al contribuente di un invito alla compliance, pubblicato sia sul “Cassetto fiscale” sia all’interno del servizio “Fatture e Corrispettivi”.

Le comunicazioni in commento hanno la chiara funzione di sollecitare il contribuente a controllare la posizione, regolarizzando, se del caso, la propria posizione, nella considerazione che fanno parte di queste richieste anche le comunicazioni emesse a seguito di liquidazione delle imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. La guida fornisce le necessarie istruzioni nel caso in cui il controllo e la comunicazione risulti corretta, indicando la possibile regolarizzazione, in linea generale entro 30 giorni dal ricevimento della prima comunicazione, con applicazione delle sanzioni ordinarie ridotte, a 1/3 per i controlli automatici, a 2/3 per i controlli formali, e senza applicazione di interessi e sanzioni in presenza di somme dovute per la tassazione separata.

L’aggiornamento della guida in commento è avvenuto in relazione alle novità recentemente introdotte, anche in attuazione dei provvedimenti emanati in ossequio alla legge delega di riforma fiscale e, infatti, viene confermato che, ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 10 del D.Lgs. 1/2024, le comunicazioni sono sospese nel periodo che va dal 1.08 al 31.08 e dal 1.12 al 31.12 di ogni anno, fatti salvi i casi di indifferibilità e urgenza. L’art. 10 richiamato dispone che sono sospesi, nei periodi appena indicati, gli invii degli avvisi emessi in seguito alla liquidazione automatica, di cui all’art. 36-bis D.P.R. 600/1973 e art. 54-bis D.P.R. 633/1972, degli avvisi emessi a seguito del controllo formale, di cui all’art. 36-ter D.P.R. 600/1973, degli avvisi bonari che scaturiscono dalla liquidazione di redditi soggetti a tassazione separata, di cui all’art. 1, c. 412 L. 311/2004, nonché delle lettere di compliance, di cui all’art. 1, cc. 634-636 L. 190/2014.

Per gli avvisi bonari e gli atti relativi alla liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, continua ad applicarsi la sospensione feriale dal 1.08 al 4.09 di ogni anno prevista ai fini del termine di 30 giorni per il pagamento delle somme dovute o della prima rata e di trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle Entrate o da altri enti impositori, con eccezione delle richieste effettuate a seguito di accesso, ispezione e verifica e delle procedure di rimborso Iva.

Si rileva, ulteriormente e con riferimento alla possibile rateizzazione delle somme dovute anche in relazione alle comunicazioni di irregolarità, grazie all’istituto introdotto dall’art. 15-ter D.P.R. 602/1973 (lieve inadempimento), che non si decade dalla rateizzazione se la rata viene versata entro 7 giorni dalla scadenza, nel caso della prima rata, o entro il termine di pagamento previsto per la seconda rata, in caso di una rata diversa dalla prima, o entro 90 giorni dalla scadenza, in caso di ultima rata del piano rateale.

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