Diritto privato, commerciale e amministrativo

10 Novembre 2025

RCA e verifiche digitali

La Cassazione mette un punto sull'esibizione del contrassegno smaterializzato.

La sentenza della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, 3.10.2025, n. 26705 introduce un principio di decisiva rilevanza nel sistema delle sanzioni amministrative stradali e, più in generale, nell’equilibrio delle garanzie contro l’arbitrio amministrativo. Il pronunciamento, di cui è opportuno valutare con precisione gli effetti pratici, sancisce l’illegittimità dell’invito a esibire il contrassegno assicurativo (ex art. 180, c. 7 CdS) dopo l’avvenuta dematerializzazione di tale documento.

Il punto di frizione risiede nel coordinamento tra le disposizioni sanzionatorie del Codice della Strada e l’evoluzione tecnologica imposta dal legislatore nel settore assicurativo. A partire dal 18.10.2015, in attuazione del D.L. 1/2012 (conv. L. 27/2012) e del D.M. 110/2013, è cessato l’obbligo di esposizione e rilascio del contrassegno cartaceo (il “vecchio bollino”). Da quella data, le compagnie rilasciano unicamente il certificato di assicurazione, che deve essere tenuto a bordo del mezzo (anche in copia digitale).

Il caso esaminato dalla Cassazione riguardava Tizio, sanzionato per inottemperanza all’invito degli uffici di polizia (entro 30 giorni) di esibire il contrassegno assicurativo, ai sensi dell’art. 180, c. 7 CdS. La contestazione era avvenuta in data successiva alla dematerializzazione (7.06.2016). Il Tribunale di Palermo, in appello, aveva rigettato l’opposizione, ritenendo legittima la sanzione per mancata esibizione.

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