Paghe e contributi
20 Marzo 2025
La Cassazione (sent. n. 4154/2018) e, recentemente, il Tribunale di Torino (sent. 11.02.2025) chiariscono che, nel caso di compensazione indebita di debiti contributivi con crediti fiscali, non è l’ente creditore a dover procedere per il recupero, bensì l’Agenzia delle Entrate.
Quando si verifica una compensazione indebita tra debiti contributivi e crediti fiscali, poiché priva dei necessari presupposti, la giurisprudenza ha affermato che il recupero del credito non spetta all’ente previdenziale, ma rientra nelle competenze dell’Agenzia delle Entrate, responsabile della riscossione unitaria.
Tale principio è stato ribadito in passato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 4154/2018 e, successivamente, confermato da decisioni della giurisprudenza di merito.
A tal proposito, il Tribunale di Torino, con la sentenza dell’11.02.2025, ha evidenziato che, nel sistema di riscossione unificato mediante modello F24, se un datore di lavoro compensa i propri debiti contributivi verso l’Inps con crediti vantati nei confronti dell’Erario, i contributi devono considerarsi regolarmente versati e il debito estinto. Resta tuttavia ferma la competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate nell’accertare la correttezza della compensazione effettuata ed eventualmente procedere al recupero del credito erariale in caso di utilizzo di crediti inesistenti.
Nel caso di specie, il giudice ha accolto il ricorso di una società che aveva impugnato un avviso di addebito con cui l’Inps pretendeva il pagamento di contributi e sanzioni per il periodo compreso tra il 1.05.2020 e il 31.03.2021, relativo a 8 lavoratori. Essendo emerso che i contributi erano stati compensati con crediti vantati nei confronti dell’Erario, il Tribunale ha stabilito che tali contributi risultavano correttamente versati e il debito contributivo doveva considerarsi estinto.
Sul punto, oltre alla competenza esclusiva dell’Agenzia delle Entrate in merito alla verifica della compensazione e al recupero di eventuali crediti inesistenti, è opportuno ricordare che la normativa attuale prevede strumenti di controllo preventivo per contrastare l’utilizzo indebito della compensazione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha la facoltà di sospendere per un massimo di 30 giorni l’esecuzione delle deleghe di pagamento contenenti compensazioni considerate a rischio (art. 37, c. 49-ter D.L. 223/2006, introdotto dalla legge di Bilancio 2018).
Inoltre, con la legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), il legislatore ha disciplinato in modo più dettagliato la compensazione dei crediti contributivi nei modelli F24. L’art. 1, c. 97 lett. a) L. 213/2023 ha infatti aggiunto all’art. 17 D.Lgs. 241/1997 il c. 1-bis, stabilendo specifiche condizioni per l’esposizione in compensazione di tali crediti. Il successivo comma 98 prevede che le modalità di attuazione di queste disposizioni siano definite con provvedimenti congiunti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Inps e dell’Inail. Su questo aspetto, l’Inps, nel messaggio n. 2639/2024, ha segnalato che sono in corso interlocuzioni tecniche con l’Agenzia delle Entrate per l’adozione dei relativi provvedimenti attuativi.
Da ultimo, si segnala che l’Agenzia delle Entrate, con la circolare 28.06.2024, n. 16/E, ha precisato che dal 1.07.2024 è obbligatorio l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia per l’invio dei modelli F24 contenenti compensazioni. Tale obbligo riguarda anche i crediti contributivi maturati nei confronti dell’Inps e quelli relativi a premi e accessori dovuti all’Inail.