Diritto privato, commerciale e amministrativo
26 Aprile 2025
L’Agenzia delle Entrate può recuperare un’abusiva concessione degli aiuti di Stato insinuando il proprio credito nel passivo di una procedura concorsuale, oltre il termine annuale previsto dall’art. 101 L.F. o 208 del Codice della crisi, senza incorrere nelle decadenze ivi previste?
L’art. 107 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE) stabilisce che “salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese e talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”.
La Commissione Europea, qualora constati che un aiuto concesso da uno Stato non è compatibile con il mercato interno, può imporre allo Stato di sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato. Il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato.
La giurisprudenza nazionale e quella euro unitaria è consolidata nel ritenere che le decisioni della Commissione UE in materia di aiuti di Stato, che impongono allo Stato membro di recuperare somme di denaro da imprese che abbiano fruito di benefici istituiti da leggi nazionali che non hanno passato il vaglio di legittimità comunitaria, vincolano il giudice nazionale nell’ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligando a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con tale scopo.