Accertamento, riscossione e contenzioso
16 Maggio 2025
La Cassazione ha chiarito le modalità di recupero delle imposte trattenute alla fonte su somme restituite al lordo all’ente previdenziale, già incluse nell’imponibile del contribuente.
La Cassazione, con l’ordinanza 7.05.2024, n. 12003, si è pronunciata in ordine al quesito circa le modalità con le quali il contribuente, tenuto a restituire all’ente previdenziale somme indebitamente percepite, che in passato avevano concorso alla determinazione del suo imponibile e, come tali, erano state assoggettate a ritenute alla fonte, può recuperare, in caso di restituzione al lordo, le imposte già oggetto di trattenuta. Il tema, peraltro, è già stato oggetto di recenti decisioni della medesima sezione tributaria della Corte di Cassazione (Cass. nn. 6208/2025 e 7936/2024).
Per un efficace scrutinio della questione appare utile una premessa ricognitiva del quadro normativo di riferimento. Un primo intervento va individuato nell’art. 5 D.Lgs. 314/1997, che ha inserito all’art. 10, c. 1 del Tuir, la lettera d-bis) a mente della quale, nel testo vigente fino all’anno di imposta 2012, disponeva che fossero deducibili dal reddito complessivo le somme restituite al soggetto erogatore, se hanno concorso a formare il reddito in anni precedenti, ivi comprese le imposte pagate su somme percepite, assoggettate a tassazione in base al criterio di cassa e poi restituite al soggetto erogatore.