Imposte dirette
27 Giugno 2025
Il principio di omnicomprensività nell’ambito dei redditi di lavoro autonomo, introdotto dalla riforma fiscale del 2024, è già al capolinea.
Con il D.L. 17.06.2025, n. 84 gli interessi e gli altri proventi finanziari percepiti nell’esercizio di arti e professioni escono infatti dalla sfera del reddito di lavoro autonomo per trasformarsi in redditi di capitale.
Dal periodo d’imposta 2025, dunque, gli interessi maturati sui conti correnti di studi associati o di professionisti non andranno più indicati nel quadro RE del modello Redditi, ma confluiranno nei quadri dichiarativi riservati ai redditi di capitale. Un ritorno, evidente, al recente passato.
La novità normativa si innesta infatti nell’art. 54 del Tuir, riscritto integralmente dal citato D.Lgs. 13.12.2024, n. 192. Una riscrittura che aveva portato la dottrina a segnalare come principale innovazione proprio l’adozione del principio di omnicomprensività nell’ambito del reddito di lavoro autonomo. Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, recita, infatti, il c. 1 del suddetto art. 54, è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
Un principio durato davvero poco. È bastato l’ennesimo decreto legge in materia fiscale per cambiare bruscamente rotta. Ora, interessi e altri proventi derivanti da conti correnti e depositi utilizzati nell’attività professionale non concorrono più alla determinazione del reddito autonomo, ma costituiscono redditi di capitale. Analogo destino per le ritenute operate dalle banche su tali proventi.
Sul piano pratico, la modifica comporta non pochi oneri aggiuntivi, tanto sotto il profilo fiscale quanto sotto quello contabile.
Ma non è tutto: la sottrazione di questi proventi alla base imponibile del lavoro autonomo solleva un’ulteriore questione, quella della deducibilità delle loro contropartite, come, tanto per fare un esempio, gli interessi passivi.
Secondo una logica simmetrica, tali oneri non sarebbero più deducibili dal reddito di lavoro autonomo, con un’evidente penalizzazione per professionisti e studi associati.
Nessun impatto, invece, per le società tra professionisti (Stp), che, come noto, producono reddito d’impresa e restano estranee a questa modifica.
Difficile interpretare la logica dell’ennesimo intervento normativo sui redditi di lavoro autonomo. Quali possono essere i vantaggi per l’erario nello spostare dei componenti da una tipologia di reddito ad un’altra è davvero di difficile comprensione a meno che non si voglia proprio pensare ad un ulteriore effetto indiretto sulle suddette componenti passive.
Ultima considerazione. Il nuovo intervento normativo impone di rimettere mano ai Testi unici approvati in attuazione della riforma fiscale varata con la L. 111/2023: a poco più di un anno dall’entrata in vigore, le modifiche già deliberate dal legislatore ne richiedono un aggiornamento tempestivo.