Imposte dirette
16 Giugno 2025
Gli artt. 6 e 81 del Tuir ricongiungono all’unitario reddito d’impresa tutte le fonti reddituali conseguite dalle società a ordinamento commerciale, senza la possibilità di condizionare la tipicità fiscale dei redditi in dipendenza dalla loro singola fonte.
Per la Cassazione, Sezione terza (sentenza 17.03.2021, n. 7407), la soluzione della questione andrebbe rinvenuta nelle norme civilistiche, e in particolare nell’art. 2238 c.c. perché i principi contenuti negli artt. 6 e 81 del Tuir sarebbero stati formulati “in un’ottica puramente soggettiva” mentre “sul piano oggettivo il medesimo reddito andrebbe più correttamente qualificato come da lavoro autonomo”, attesa la “natura eminentemente professionale dell’attività svolta”, la quale “ai sensi di quanto disposto dall’art. 53 del Tuir, genera redditi di lavoro autonomo”. Perché in una società tra professionisti possa aversi attività imprenditoriale, è necessario l’ulteriore rinvenimento di un’attività diversa e ulteriore rispetto a quella professionale.
L’apporto intellettuale deve potersi configurare solo come una delle componenti dell’organizzazione, e ciò in quanto l’attività autonomamente organizzata non potrebbe identificarsi in quella tipica svolta dal professionista, connotata dal carattere della personalità (art. 2232 c.c.). In altri termini, perché si venga a definire l’unitario reddito d’impresa occorre per la Cassazione il rinvenimento di un profilo di autonoma organizzazione che costituisce la prerogativa di cui agli artt. 2082 e 2238 c.c.