Imposte dirette

19 Agosto 2020

Reddito (e pensione) di cittadinanza, tutto sulla decurtazione

In arrivo gli avvisi delle Poste. Il doppio sistema di verifica interviene in caso di di spese non autorizzate e di sussidi accreditati ma rimasti inutilizzati, con un meccanismo penalizzante per il beneficiario.

Le decurtazioni sulla pensione e reddito di cittadinanza sono al centro del messaggio Inps 2975/2020. Come noto, la prestazione viene erogata attraverso la Carta Rdc e viene ordinariamente fruita entro il mese successivo a quello di erogazione. Il D.L. 4/2019, prevede all’art.3, c.15, due diversi meccanismi di decurtazione:

– mensile: se i il sussidio non è interamente speso o prelevato nel corso del mese successivo all’accredito, viene decurtato nella mensilità successiva;

– semestrale: è decurtato dalla disponibilità della Carta Rdc l’ammontare complessivo non speso o non prelevato nel semestre.

La decurtazione è subordinata all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro con quello dell’Economia. Il decreto, emanato il 2.03.2020, è stato pubblicato nella G.U. n. 136 del 30 giugno 2020; vengono stabilite le modalità con cui, mediante il monitoraggio delle spese effettuate sulla Carta Rdc, si verifica la fruizione del beneficio, le possibili eccezioni e le altre modalità attuative.

Ora, l’INPS illustra le modalità di attuazione delle decurtazioni che si applicano a decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto.

Decurtazione mensile: l’ammontare del beneficio non speso o non prelevato dai beneficiari, è sottratto nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso. In particolare, la verifica della spesa effettiva mensile viene fatta confrontando il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese, con il saldo disponibile sulla Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati erogati nel semestre in corso e in quello precedente; se il valore del saldo risulta superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo oppure, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.

La decurtazione si effettua tenendo conto di due diversi limiti: il limite massimo dell’importo sottratto non può, in ogni caso, superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso; la decurtazione non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro. Dal mese di luglio 2020, le Poste Italiane stanno trasmettendo le informazioni che permetteranno l’applicazione della decurtazione mensile dal mese di settembre 2020.

Decurtazione semestrale: agisce sull’ammontare non speso o non prelevato nel semestre, fatta eccezione per una mensilità di beneficio riconosciuto. E’ previsto che al termine del semestre di riferimento, venga considerato il valore del saldo al netto degli arretrati erogati nel corso dello stesso semestre di riferimento e al netto del valore del beneficio mensile effettivamente erogato nell’ultimo mese del semestre e dell’eventuale importo da sottrarre dalla disponibilità della carta. Se il valore del saldo è superiore al valore del beneficio mensile massimo percepito nel semestre, la differenza tra i due valori è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo oppure, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza. Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.

In base all’art. 4 del decreto, in sede di prima applicazione, il semestre di erogazione del beneficio è individuato a partire dalla prima erogazione utile del mese di luglio e, pertanto, la prima verifica della spesa semestrale avverrà al 31.01.2021, con applicazione delle eventuali decurtazioni sulla mensilità del successivo mese di febbraio 2021.

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