IVA
02 Luglio 2025
Il regime speciale Iva del margine si applica anche se l’autore cede tramite società, purché abbia controllo decisionale e benefici economici sulla vendita.
Il 12.06.2025, l’Avvocato Generale ha presentato le attese conclusioni nella causa C-433/24, affrontando un tema centrale per il mercato dell’arte e la fiscalità europea: l’applicabilità del regime speciale Iva del margine alle opere d’arte cedute da un autore “tramite una persona giuridica”.
La questione nasce dal contenzioso tra la Galleria Karsten Greve e l’amministrazione fiscale francese, che aveva negato l’applicazione del regime del margine (art. 316, par. 1, lett. b) Direttiva 2006/112/CE) a quadri acquistati da una società di cui l’artista “era socio”. Secondo l’amministrazione, solo la cessione diretta da parte della persona fisica-autore avrebbe consentito l’accesso al regime agevolato, escludendo le vendite tramite società.
L’Avvocato Generale, analizzando la normativa unionale, ha chiarito che il regime speciale Iva del margine, previsto dagli artt. 311-343 Direttiva 2006/112/CE, si applica alle cessioni di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione effettuate da soggetti passivi-rivenditori, tassando solo il margine di utile realizzato (art. 313). In particolare, l’art. 316, par. 1, lett. b) consente ai rivenditori di optare per il regime del margine per oggetti d’arte ceduti dall’autore o dai suoi aventi diritto.