Imposte dirette
23 Agosto 2025
I conteggi delle imposte sostitutive ai fini IRES e IRAP per il regime del ravvedimento del concordato preventivo.
Il regime del ravvedimento, chiamato anche sanatoria, introdotto dall’art. 12-ter D.L. 84/2025, collegato all’adesione al concordato preventivo biennale 2025-2026, presenta molte analogie, nel conteggio e nelle percentuali, con il regime del ravvedimento collegato al CPB 2024-2025. analogie anche nelle cause di esclusione da ISA che permettono comunque l’accesso al regime del ravvedimento, tra cui quelle collegate alla diffusione della pandemia COVID-19 per gli anni 2020-2021-2022, individuate dai codici 15-16-17:
– indicazione del periodo di non normale svolgimento dell’attività: codice 4;
– multi-attività: codice 7.
Si fornisce un esempio.
Ai fini IRES
Reddito dichiarato per il 2020: 50.000. Punteggio ISA 7.
Conteggi: 50.000 – (50.000 + 20% di 50.000) = 10.000 è la base imponibile a cui applicare l’aliquota del 12%, ossia 1.200 euro.
Ai fini IRAP
VPN dichiarato per il 2020: 80.000.
Conteggi: 80.000 – (80.000+ 20% di 80.000) = 16.000 è la base imponibile a cui applicare l’aliquota del 3,9%, ossia 624 euro.
I versamenti delle imposte sostitutive possono essere effettuati in un’unica soluzione tra l’1.01.2026 e il 15.03.2026, oppure in massimo 10 rate mensili. A differenza della sanatoria collegata al CPB 2024-2025 che prevedeva solo un termine per il versamento e una rateazione più lunga (fino a 24 rate), la recente sanatoria prevede una data di inizio per il versamento e una rateazione più breve.
La sanatoria non ha effetto se il pagamento è successivo alla notifica di un pvc o di uno schema d’atto o di atti di recupero di crediti inesistenti e si perfeziona solo col pagamento di tutte le rate (o dell’unica soluzione), tuttavia il pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione.
Con riferimento ai redditi prodotti in forma associata imputati ai singoli soci o associati per trasparenza, il versamento dell’imposta sostitutiva può essere eseguito dalla società o associazione anziché dai singoli soci/associati.