Imposte dirette
22 Agosto 2025
La determinazione delle basi imponibili ai fini della sanatoria collegata al CPB 2025-2026.
Entro il 30.09.2025 i soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale 2025-2026 possono, in aggiunta, fruire del regime di ravvedimento introdotto dal DL 84/2025 (Decreto Fiscale), art. 12-ter, che permette, dopo il pagamento di un’imposta sostitutiva, di evitare, sugli anni “ravveduti” (dal 2019 al 2023 o anche solo alcuni di questi) accertamenti analitico-contabili, analitico-induttivi, induttivi extra-contabili (o induttivi puri), ossia accertamenti di cui all’art. 39 D.P.R. 600/73, determinati in base alle scritture contabili, nonché accertamenti IVA determinati sulla base delle scritture contabili o anche su presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, ai sensi dell’art. 54, C. 2, 2° periodo, D.P.R. IVA.
La base imponibile su cui calcolare questa imposta sostitutiva ai fini IRPEF/IRES, è data dalla differenza tra reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2019 al 2023 o alcuni di essi) e reddito dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2019 al 2023 o alcuni di essi), alla quale vanno sommati gli importi seguenti:
– il 5% con ISA = 10;
– il 10% con ISA ≥ 8 e < 10;
– il 20% con ISA ≥ 6 e < 8;
– il 30% con ISA ≥ 4 e < 6;
– il 40% con ISA ≥ 3 e < 4;
– il 50% con ISA < 3.
A questa base imponibile si applica un’aliquota anch’essa crescente al decrescere del livello ISA dell’anno:
– 10% con ISA ≥ 8;
– 12% con ISA ≥ 6 e < 8;
– 15% con ISA < 6.
Per gli anni 2020 e 2021 considerando l’emergenza COVID l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.
In ogni caso l’imposta sostitutiva non può essere inferiore a 1.000 euro per annualità.
La base imponibile ai fini IRAP invece è data dalla differenza tra VPN dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2019 al 2023 o alcuni di essi) e VPN dichiarato nell’annualità prescelta (dal 2019 al 2023 o alcuni di essi) al quale vanno sommati gli importi seguenti:
– il 5% con ISA = 10;
– il 10% con ISA ≥ 8 e < 10;
– il 20% con ISA ≥ 6 e < 8;
– il 30% con ISA ≥ 4 e < 6;
– il 40% con ISA ≥ 3 e < 4;
– il 50% con ISA < 3.
A questa base imponibile si applica l’aliquota del 3,9%. Anche ai fini IRAP per gli anni 2020 e 2021 considerando l’emergenza COVID l’imposta sostitutiva è diminuita del 30%.