Imposte dirette

30 Settembre 2025

Regime fiscale dividendi di fonte estera in cerca di razionalizzazione

Un tema ancora oggi non risolto con metodo lineare riguarda la percezione dei dividendi di fonte estera percepiti da persone fisiche residenti.

L’odierno regolamento legislativo non consente ai percettori di dividendi di fonte estera (almeno secondo l’ermeneutica erariale) né la detrazione delle imposte estere pagate nello Stato della fonte, in raccordo disciplinare con gli accordi convenzionali bilaterali sottoscritti dall’Italia, né l’accesso al credito d’imposta per le imposte pagate all’estero come disciplinato dall’art. 165 del Tuir, in virtù della mancata inclusione di tali flussi di dividendi nel reddito complessivo del percettore residente. Trattasi solo di una mancanza di accorta visione legislativa d’insieme alla base della stesura letterale dell’art. 165 del Tuir, che appare derivare dalle caratteristiche impositive dei dividendi provenienti dai cd. paradisi fiscali che dovendo partecipare pienamente alla complessiva base imponibile tassabile, consentono di beneficiare delle imposte estere che li hanno, seppure in misura ridotta, fiscalmente incisi.

Un assetto legislativo che consente il riconoscimento del credito d’imposta raccordato alle eventuali imposte estere assolte sui dividendi provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata e lo esclude, invece, in ordine ai dividendi provenienti da Paesi a fiscalità ordinaria, non appare certo declinare i propositi impositivi verso opzioni fiscali razionali. Di tale interpretazione ha fatto ammenda la Cassazione, con la sentenza 1.09.2022, n. 25968, riconoscendo la possibilità per la persona fisica residente in Italia di detrarre, secondo le prescrizioni dell’art. 165 del Tuir, le imposte assolte negli Stati Uniti, dall’imposta sostitutiva del 26% liquidata a seguito della percezione direttamente all’estero del dividendo.

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