Imposte dirette
11 Giugno 2025
Secondo l’Agenzia delle Entrate, la perdita della residenza fiscale fa decadere dal forfetario solo dall’anno successivo, senza rettifiche sulle fatture già emesse.
Con la risposta all’interpello 9.06.2025, n. 149, l’Agenzia delle Entrate interviene su un tema di grande attualità per i professionisti italiani che si trasferiscono all’estero: cosa accade al regime forfetario in caso di iscrizione all’AIRE e perdita della residenza fiscale?
Il caso nasce dall’istanza di un ingegnere che, dopo aver fruito del regime forfetario previsto dall’art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190, si è iscritto all’AIRE con decorrenza 15.05.2024. L’istante, consapevole che la residenza fiscale in Italia è requisito essenziale per il regime forfetario (art. 1, c. 57, lett. b) L. 190/2014), chiede se debba rettificare le fatture emesse nel 2024, in quanto prive di Iva e ritenuta d’acconto, a seguito della perdita della residenza.
La normativa di riferimento è chiara: il regime forfetario è riservato alle persone fisiche residenti in Italia che esercitano attività d’impresa, arti o professioni, con ricavi o compensi non superiori a 85.000 euro e spese per lavoro dipendente/collaboratori non oltre i 20.000 euro (art. 1, c. 54 L. 190/2014; art. 7 L. 13/2024).