IVA
09 Luglio 2025
L'Agenzia chiarisce che non è previsto alcun ostacolo per chi non ha mai applicato regimi speciali Iva.
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 7.07.2025, n. 181, consolida definitivamente un principio interpretativo di grande rilevanza pratica: l’incompatibilità tra regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) e regimi speciali Iva sussiste solo quando questi ultimi sono stati “effettivamente applicati in precedenti periodi d’imposta”.
Il caso esaminato riguarda un contribuente che, superando il limite anagrafico di 35 anni per il regime fiscale di vantaggio (art. 27 D.L. 98/2011), intende adottare il regime forfetario dal 2025 aggiungendo l’attività di vendita di piccoli elettrodomestici usati, teoricamente soggetta al regime del margine globale per beni di valore inferiore a 516,46 euro (art. 36, c. 6 D.L. 41/1995).
L’Agenzia delle Entrate risolve positivamente il quesito, stabilendo che “non sussistendo precedenti periodi di imposta rispetto all’annualità 2025 con riferimento ai quali l’Istante ha applicato il regime Iva del margine”, è possibile adottare direttamente il regime forfetario per l’attività di vendita di beni usati dal 2025.