Altre imposte indirette e altri tributi
22 Gennaio 2024
Dall'analisi dei requisiti alle cause di esclusione, tutte le istruzioni per l'applicazione del regime fiscale agevolato per le partite Iva. Focus sulle nuove iniziative imprenditoriali nel 2024.
Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
Accedono al regime forfettario i contribuenti che, nell’anno precedente, hanno contemporaneamente:
I contribuenti che iniziano un’attività d’impresa, arte o professione e che presumono di rispettare i requisiti e le condizioni previste per l’applicazione del regime hanno l’obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (modello AA9/12); tale comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici.
L’omessa indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell’intenzione di applicare il regime forfetario non preclude, quindi, l’accesso al regime medesimo, ma è punibile con la sanzione amministrativa da € 250 a € 2.000 [art. 11, c. 1, lett. a) D. Lgs. 471/1997].
L’attestazione della sussistenza dei requisiti per l’accesso al regime e dell’assenza della cause ostative deve essere fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi. Detta attestazione è effettuata barrando i campi 1 (requisiti per l’accesso al regime) e 2 (assenza della cause ostative) del rigo LM21 del modello Redditi PF.
I contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario se, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi non superiori a € 85.000.
Nel caso di esercizio contemporaneo di attività contraddistinte da differenti codici ATECO, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.
Il superamento del limite dei ricavi o compensi di € 85.000, ma inferiori a € 100.000, comporta l’applicazione del regime ordinario dall’anno successivo. Tuttavia, se i ricavi o compensi percepiti superano € 100.000, il regime cessa di avere applicazione dall’anno stesso a partire dal momento stesso del superamento.
La guida digitale che illustra tutti gli aspetti e le particolarità dei regimi forfetari.
Non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti che:
Il contribuente in possesso dei requisiti per l’applicazione del regime forfetario, tuttavia, qualora abbia optato per il regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso di un triennio, in quanto trattasi di due regimi naturali dei contribuenti minori.
Pertanto, qualora un accertamento relativo all’anno di imposta 2020 dovesse rendersi definitivo nel 2023, il regime forfetario si considererà cessato già a decorrere dal 2021.
Il regime forfettario è compatibile con il lavoro dipendente, tuttavia i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di € 30.000 (la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato) non possono avvalersi del regime forfettario.
Inoltre, non possono avvalersi del regime forfettario i soggetti la cui attività è esercitata prevalentemente nei confronti dei datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo sono stati nei due periodi d’imposta precedenti, o anche nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori.
Chi applica il regime forfettario determina il reddito imponibile applicando, all’ammontare dei ricavi conseguiti o dei compensi percepiti, il coefficiente di redditività previsto per l’attività esercitata (allegato n. 2 della legge n. 145/2018).
Dal reddito determinato forfetariamente si deducono i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo.
Al reddito imponibile si applica un’unica imposta, nella misura del 15%, sostitutiva di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionale e comunale, Irap).
Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore.
Tipologia attività | Codice ATECO | Coefficiente redditività |
---|---|---|
Industrie alimentari e delle bevande | 10 – 11 | 40% |
Commercio all’ingrosso e al dettaglio | 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 | 40% |
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande | 46.1 | 40% |
Commercio ambulante di altri prodotti | 47.82 – 47.89 | 54% |
Costruzioni e attività immobiliari | 41 – 42 – 43 – 68 | 86% |
Intermediari del commercio | 47.81 | 62% |
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione | 55 – 56 | 40% |
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi | 64 – 65 – 66 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 85 – 86 – 87 – 88 | 78% |
Altre attività economiche | 01 – 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 08 – 09 – 12 – 13- 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 84 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 – 97 – 98 – 99 | 67% |
NOTA BENE – Ai fini dell’individuazione del limite dei ricavi e compensi per l’accesso al regime:
L’imposta sostitutiva è ridotta al 5% per i primi 5 anni di attività in presenza di determinati requisiti:
L’adozione del regime forfettario comporta una serie di semplificazioni ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette.
I contribuenti che applicano il regime forfettario:
Dal 1.01.2024 la fatturazione elettronica sarà vincolante per tutti indipendentemente da qualsivoglia livello reddituale, con l’unica eccezione dei medici e degli operatori sanitari per quanto riguarda le prestazioni che affluiscono al sistema tessera sanitaria (TS).
Restano, invece, soggetti agli obblighi di:
I contribuenti in regime forfettario:
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
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