IVA
17 Aprile 2025
La Cassazione (ord. 10.04.2025, n. 9391) si è pronunciata su una ritenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 72, c. 3, n. 2) D.P.R. 633/1972, 66, c. 21 D.L. 331/1993 e 9 e 10 della Convenzione tra gli Stati partecipanti al Trattato Nato, ratificata con L. 1355/1955.
L’oggetto dell’ordinanza n. 9391/2025 verteva sul regime di non imponibilità applicabile per l’Agenzia delle Entrate alle sole cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei quartieri generali militari internazionali, installati in esecuzione del trattato Nord Atlantico, strumentali allo svolgimento delle attività essenziali all’espletamento delle funzioni istituzionali, al novero delle quali sarebbe estranea l’attività di vendita di prodotti di gelateria e pasticceria, effettuata in forza di un rapporto concessorio e diretta a soddisfare esigenze di carattere meramente privatistico degli utenti, solo indirettamente e occasionalmente collegate a quelle istituzionali dell’ente concedente.
In particolare, l’Ufficio evidenziava come l’art. 66, c. 21 D.L. 331/1993, pur avendo operato un’estensione soggettiva della portata applicativa dell’art. 72, c. 3, n. 2) D.P.R. 633/1972, specifica che, nel novero delle cessioni e prestazioni di servizi non imponibili, rientrano le somministrazioni di acqua e di energia, erogate sotto qualsiasi forma e cessioni di beni e prestazioni di servizi relative ad alloggi, necessarie all’espletamento delle funzioni istituzionali degli enti ivi indicati, a condizione che i relativi oneri economici vengano riconosciuti dagli enti medesimi a proprio carico.