IVA
05 Marzo 2025
Per la Cassazione (ord. 25.02.2025, n. 4931) il giudice regionale non ha considerato l'art. 19 D.P.R. 633/1972, ritenendo detraibile l'Iva su operazioni passive legate a cessione di partecipazione societaria esente.
La Cassazione nell’ordinanza n. 4931/2025 ha testualmente rappresentato che, ai sensi dell’art. 19 D.P.R. 633/1972 e in conformità all’art. 17 della VI Direttiva (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia), non è ammessa la detrazione dell’imposta pagata “a monte” per l’acquisto o l’importazione di beni, o per conseguire la prestazione di servizi afferenti al successivo compimento di operazioni esenti o comunque non soggette a imposta.
Non può dubitarsi della conformità al diritto comunitario dell’art. 19 D.P.R. 633/1972, laddove nega il diritto alla detrazione dell’Iva assolta per l’acquisto di beni afferenti a operazioni esenti. Trattasi di una rappresentazione didatticamente corretta, ma del tutto trasgressiva dell’oggetto dell’operazione esente.
A tale specifico proposito si ritiene di sottolineare come proprio la Cassazione, con la sentenza n. 1877/2017, del tutto conforme sia all’ordinanza 10.05.2009, n. 11666, sia all’ordinanza n. 24594/2015 e sia alla successiva sentenza n. 8542/2016, sia intervenuta in ordine alla vendita, da parte di due soci persone fisiche, della totalità delle quote di partecipazioni in una S.r.l., sostenendo che la cessione totalitaria delle quote rappresentative dell’intero capitale sociale debba essere ritenuta sul piano del diritto del tutto equivalente alla cessione dell’azienda, alla cui vicenda circolatoria (e non, quindi, a quella della cessione totalitaria delle partecipazioni) devono essere individuate e liquidate le corrispondenti imposte sui trasferimenti.