IVA

27 Luglio 2021

Regime ordinario vincolante per comportamento concludente

No al regime forfetario nel 2020 se sono state emesse fatture con Iva e inviate le liquidazioni periodiche.

Rimane blindato il passaggio a regime forfetario per il contribuente che si è “erroneamente” comportato come se fosse in un “regime ordinario” quindi emettendo fatture elettroniche con Iva e contributo della cassa previdenziale e inviando le liquidazioni periodiche.

Questa la conclusione ferrea dell’Agenzia con la risposta 31.05.2021, n. 378.

Il contribuente è un professionista che ha emesso nel corso del 2020 12 fatture regolarmente saldate comprensive di Iva e contributo alla cassa previdenziale, optando quindi per il regime fiscale “ordinario”. Il professionista, tuttavia, comunica via mail di aver erroneamente e involontariamente applicato il regime ordinario in luogo di quello forfetario di cui alla L. 190/2014 che costituiva il suo regime naturale per il 2020. Ritiene di poter sanare l’errore emettendo note di credito e contestualmente una fattura per l’importo dell’Iva stornata.

L’Agenzia risponde che, ai fini dell’applicazione del regime forfetario da parte di un soggetto già in attività, non è prevista alcuna specifica opzione, pertanto, si integra soltanto con comportamento concludente. Quindi se il suddetto professionista:

  • negli anni pregressi non ha applicato il regime forfetario;
  • nel 2020 (e parte del 2021) ha emesso fatture con Iva e contributo alla cassa;
  • ha inviato le LiPe;
  • si presume abbia indicato anche la ritenuta d’acconto;
  • non fosse un avvocato ma in Gestione artigiani/commercianti Inps e non avesse optato per la riduzione del 35% dei contributi previdenziali (che avrebbe potuto essere una scelta che avrebbe sostenuto l’adesione al regime forfetario).

Non può essere considerato forfetario nell’anno 2020 oggetto di interpello. E gli scriventi aggiungono, se tale comportamento è stato mantenuto anche nel 2021 a medesima conclusione deve giungersi anche per il 2021.

Va ricordato che la risoluzione n. 64/E/2018 aveva concesso un’apertura sul tema del vincolo triennale di applicazione del regime non naturale quale poteva essere il regime ordinario, disponendo che in caso il contribuente, pur possedendo i requisiti per essere un forfetario, abbia optato per un regime di contabilità semplificata di cui all’art. 18 D.P.R. 600/1972, può passare al regime forfetario senza attendere il decorso del triennio, anche qualora abbia scelto per la modalità di registrazione di cui all’art. 18, c. 5, in quanto trattasi di 2 regimi naturali dei contribuenti minori.

Un’apertura era stata concessa ancora prima nel 2016 dalla circolare 10/E/2016 che aveva previsto che considerando le notevoli novità introdotte dalla legge di Stabilità 2016:

  • i soggetti che nel 2015 avevano optato per il regime ordinario potevano non attendere il vincolo triennale e passare al regime forfetario per il 2016;
  • i soggetti che nei primi mesi 2016 avevano emesso fatture con Iva potevano emettere note di credito entro 60 giorni dalla pubblicazione della Circolare suddetta (quindi massimo entro il 3.06.2016) o entro la prima liquidazione Iva se successiva.

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